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CCNL Distribuzione moderna organizzata - Federdistribuzione

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2025
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Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 29/09/2025 - Decorrenza: 01/05/2024 - Scadenza: 31/03/2027

Ultimo aggiornamento

29 settembre 2025

Panoramica del Contratto

Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata aderenti alla Federdistribuzione

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Federdistribuzione

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2183,09 €2725,53 €
I1966,54 €2506,13 €
II1701,04 €2235,65 €

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Orario di lavoro

Durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende commerciali: 40 ore settimanali.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all' interno che all'esterno dell' azienda, le soste comprese tra l' inizio e la fine dell' orario di lavoro giornaliero.

Nel limite dell' orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

Articolazione orario settimanale: l'azienda potrà ricorrere alle seguenti forme di articolazione dell' orario settimanale di lavoro:

a) 40 ore settimanali: con mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un' ulteriore mezza giornata a turno settimanale.

b) 39 ore settimanali: attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.

c) 38 ore settimanali: attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario e di 16 delle 32 ore di permesso retribuito per ex festività.

Gestori di impianti di distribuzione di carburante: 45 ore settimanali.

Gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore settimanali, attraverso l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.

Aziende che esercitano attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry e ipermercati, discount che occupino più di 400 dipendenti: orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 72 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.

Lavoro straordinario

Si intendono come ore di lavoro straordinario quelle eccedenti l’orario normale di lavoro.

Base di computo: quota oraria della retribuzione di fatto.

Maggiorazioni (da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione) non cumulabili tra loro:

Lavoro straordinario

Maggiorazione

Feriale diurno dalla 41a alla 48a ora settimanale

15%

Feriale diurno eccedente la 48a ora settimanale

20%

Festivo o domenicale

30%

Notturno non in turni (dalle ore 22 alle 6)

50%

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell' orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese.

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, la indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima: sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente, esclusi gli assegni familiari.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente Contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale collettivo.

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