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CCNL Edilizia - Artigianato

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 20/05/2025 - Decorrenza: 01/05/2025 - Scadenza: 30/09/2028

Ultimo aggiornamento

12 marzo 2026

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Costruzioni

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Anepa

Associazione nazionale artigiani dell'edilizia

dei decoratori e pittori ed attività affini

Fillea Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno

Casartigiani Fiae

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani Area Edilizia

Filca Cisl

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini

Feneal Uil

Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno

Confcooperative Federlavoro e Servizi

Legacoop Ancpl

Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro

Ance

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Agci Psl

Consorzio Produzione Servizi Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11097,30 €1620,21 €
21280,15 €1805,75 €
31426,72 €1954,90 €

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Orario di lavoro (Operai)

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Lavoro straordinario (Operai)

Viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario contrattuale di lavoro (v. infra "Orario di lavoro").

Le percentuali per lavoro straordinario sono le seguenti:

- lavoro straordinario diurno: 35%;

- lavoro straordinario notturno: 40%;

- lavoro straordinario festivo diurno: 55%;

- lavoro straordinario festivo notturno : 70%;

Ferie (Operai)

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi retribuite attraverso l'accantonamento percentuale da parte dell'impresa, presso la Cassa Edile.

Pertanto in occasione della fruizione delle ferie, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione di alcuna retribuzione, in quanto essa è stata già corrisposta mese per mese attraverso la percentuale accantonata presso la Cassa Edile: la Cassa Edile restiuirà al lavoratore tale salario differito, al tempo dovuto (es. luglio e dicembre).  v. infra "Cassa Edile"

Mensilità Aggiuntive (Operai)

Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia.

Il relativo trattamento è assolto attraverso l'accantonamento presso la Cassa edile (v. infra "Cassa Edile").

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