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CCNL Edilizia - Cooperative

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 24/06/2008 - Decorrenza: 01/06/2008 - Scadenza: 31/12/2011

Ultimo aggiornamento

13 ottobre 2025

Panoramica del Contratto

Lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative.

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Costruzioni

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Anepa

Associazione nazionale artigiani dell'edilizia

dei decoratori e pittori ed attività affini

Casartigiani Fiae

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani Area Edilizia

Confcooperative Federlavoro e Servizi

Legacoop Produzione e Servizi

Ance

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Fillea Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno

Agci Produzione e Lavoro

Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Produzione e Lavoro

Filca Cisl

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini

Feneal Uil

Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2026
LivelloPaga BaseTotale
11135,21 €1659,14 €
21297,72 €1824,68 €
31445,31 €1975,18 €

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Orario di lavoro (Operai)

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

 

Lavoro straordinario (Operai)

Viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario contrattuale di lavoro (v. infra "Orario di lavoro").

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario sono le seguenti:

- Lavoro straordinario diurno: 35%;
- Lavoro straordinario festivo: 55%;
- Lavoro straordinario notturno: 40%;
- Lavoro straordinario festivo notturno: 70%.

Ferie (Operai)

La durata annua delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione). Le ferie degli operai sono retribuite attraverso l'accantonamento percentuale da parte dell'impresa, presso la Cassa Edile (v. infra "Cassa Edile"); pertanto in occasione della fruizione delle ferie, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione di alcuna retribuzione, in quanto essa è stata già corrisposta mese per mese attraverso la percentuale accantonata presso la Cassa Edile: la Cassa Edile restituirà al lavoratore tale salario differito, al tempo dovuto (luglio e dicembre).

Mensilità Aggiuntive (Impiegati)

Tredicesima mensilità: l'impresa deve corrispondere all'impiegato una tredicesima mensilità nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi della retribuzione. Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.

Premio annuo: per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova, un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 73. Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.

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