CCNL Edilizia - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2026
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 19/04/2010
Ultimo aggiornamento
13 ottobre 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
Parti Stipulanti
Ance
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Agci Produzione e Lavoro
Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Produzione e Lavoro
Ancpl
Federlavoro e Servizi
Confcooperative Federlavoro e Servizi
Legacoop Produzione e Servizi
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1117,36 € | 1640,56 € |
| 2 | 1307,31 € | 1834,07 € |
| 3 | 1452,56 € | 1982,05 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Edilizia - Artigianato, Cooperative, Industria: Accordi 08/10/2025
In data 8 ottobre 2025 Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Legacoop Produzione e servizi, Agci Produzione e lavoro, Confcooperative La...
Edilizia - Industria: Aggiornamento minimi contrattuali
EDILIZIA - INDUSTRIA Edilizia - Industria Minimi in vigore dal 01/03/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Importo Scatto Divisore Orario Divisore giornaliero Somm...
Orario di lavoro (Operai)
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Lavoro straordinario (Impiegati)
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro.
Le percentuali di aumento per lavoro straordinario sono le seguenti:
- lavoro straordinario diurno: 35%;
-- lavoro straordinario festivo: 55%;
- lavoro straordinario notturno: 47%;
- lavoro straordinario notturno festivo: 70%.
Ferie (Operai)
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi, retribuite attraverso l'accantonamento percentuale da parte dell'impresa, presso la Cassa Edile (v. "Cassa Edile"); pertanto in occasione della fruizione delle ferie, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione di alcuna retribuzione, in quanto essa è stata già corrisposta mese per mese attraverso la percentuale accantonata presso la Cassa Edile: la Cassa Edile restituirà al lavoratore tale salario differito, al tempo dovuto.
Mensilità Aggiuntive (Impiegati)
Tredicesima mensilità
L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità. Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Premio annuo
Per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 52.
Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
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