CCNL Edilizia P.I. - Confapi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2025
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 01/07/2008 - Decorrenza: 01/06/2008 - Scadenza: 31/12/2011
Ultimo aggiornamento
10 marzo 2026
Panoramica del Contratto
Addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
Parti Stipulanti
Aniem
Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Aniem
Confapi - Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi
Anier
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1087,99 € | 1611,78 € |
| 2 | 1272,94 € | 1800,43 € |
| 3 | 1414,38 € | 1944,71 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Edilizia P.I. - Confapi: CCNL 15/04/2025
Nel mese di marzo 2026 le parti stipulanti il CCNL Edilizia P.I. - CONFAPI hanno redatto il testo coordinato dell'accordo di rinnovo 15/04/2025. Si allega il testo CCNL 15/04/2025...
Edilizia P.I. - Confapi: Trasferta
A decorrere dall’1.10.2025 entra in vigore la nuova modalità di gestione della trasferta nazionale prevista dall’Accordo 15.4.2025....
Orario di lavoro (Operai)
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Lavoro straordinario (Operai)
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro .
Maggiorazioni
- Lavoro straordinario diurno: 35%;
- Lavoro festivo straordinario: 55%;
- Lavoro notturno straordinario: 40%;
- Lavoro festivo notturno straordinario: 70%;
Ferie (Operai)
La durata annua delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione). Le ferie degli operai sono retribuite attraverso l'accantonamento percentuale da parte dell'impresa, presso la Cassa Edile (v. infra "Cassa Edile"); pertanto in occasione della fruizione delle ferie, il datore di lavoro non è tenuto alla corresponsione di alcuna retribuzione, in quanto essa è stata già corrisposta mese per mese attraverso la percentuale accantonata presso la Cassa Edile: la Cassa Edile restiuirà al lavoratore tale salario differito, al tempo dovuto (luglio e dicembre).
Mensilità Aggiuntive (Operai)
Gratifica natalizia
L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi della retribuzione. Il relativo trattamento è assolto attraverso l'accantonamento presso la Cassa edile (v. infra "Cassa Edile").
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