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CCNL Edilizia (Ugl - Federterziario)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 20/07/2022 - Decorrenza: 21/07/2022 - Scadenza: 20/07/2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti da imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini

Parti Stipulanti

Federcepi Costruzioni

Federazione Nazionale delle Costruzioni Edili e dei Settori Affini

Confimi Industria Edilizia

Unione Nazionale delle Costruzioni

Ceuq

Confederazione Europea di Unità dei Quadri

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Finco

Federazione Industrie Prodotti

Impianti

Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

Ugl

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2025
LivelloPaga BaseTotale
11146,36 €1669,56 €
21341,24 €1868,00 €
31490,27 €2019,76 €

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Orario di lavoro (Operai)

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario.

Lavoro straordinario (Operai)

Viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui al C.C.N.L..

Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli art. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.

Tipologia

%

Lavoro straordinario diurno

35%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione.

Ferie (Operai)

La durata annua delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi.

All'operaio che non abbia maturato un anno di anzianità, spetterà un dodicesimo (1/12) del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;

- malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario.

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività (v. "Cassa edile").

Mensilità Aggiuntive (Operai)

Gli operai hanno diritto, per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'impresa, a un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa.

Il trattamento economico spettante agli operai per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione (v. "Cassa edile"), per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.

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