CCNL Elettrici
Categoria Retributiva: Elettrici (dal 01.07.01)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 11/02/2025 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027
Ultimo aggiornamento
24 luglio 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti da imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, efficienza energetica, servizi commerciali di assistenza ai clienti, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore.
Parti Stipulanti
Energia Libera
Enel S.p.A.
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Flaei
Cisl - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane
Sogin Spa
Società Gestione Impianti Nucleari SpA
Utilitalia
Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Gse Spa
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Elettricità Futura
Unione delle imprese elettriche italiane
Terna S.p.A.
Rete Elettrica Nazionale SpA.
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| QS | 4207,56 € | 4217,89 € |
| Q | 3775,71 € | 3786,04 € |
| AS S | 3332,68 € | 3343,01 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Elettrici: Testo integrale e coordinato 17.07.2025
In data 17 luglio 2025 è stato sottoscritto, dalle parti firmatarie del CCNL Settore Elettrico, il testo integrale collazionato. In allegato il testo del contratto....
Elettrici: Elemento perequativo
Per le Attività di efficienza energetica di cui alla lettera E) e attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti di cui alla lettera F) nelle aziende che sono prive di co...
Orario di lavoro
La durata contrattuale dell'orario normale di lavoro è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
Con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico-operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi le aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali competenti l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
Turnisti /Semiturnisti: L'orario normale è di 40 ore settimanali.
Sono fatti salvi regimi d'orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente.
Lavoro straordinario (Eff. energetica)
Le ore di lavoro straordinario sono compensate con le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
|
Tipologia |
Lavoratori a turni avvicendati ex art. 27, c 8, appendice CCNL |
Restante personale |
|
Lavoro straordinario diurno |
22% 25% dalla 48esima ora |
22% 25% dalla 48esima ora |
|
Lavoro straordinario festivo |
40% |
40% |
|
Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo |
25% |
25% |
|
Lavoro straordinario notturno |
40% 45% dalla 48esima ora |
50% |
|
Lavoro straordinario festivo notturno |
55% |
65% |
|
Lavoro straordinario festivo notturno con riposo compensativo |
50% |
55% |
Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione:
- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.
Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
Qualora la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale sia in sei giorni, il periodo di ferie spettante ai lavoratori viene così stabilito:
- 24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi.
Mensilità Aggiuntive
Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due mensilità (13ª e 14aª), di importo pari alla retribuzione spettante per i mesi di seguito specificati:
- la 13ª in occasione della ricorrenza natalizia;
- la 14ª unitamente alle competenze del mese di giugno.
Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi maturano da gennaio a dicembre di ciascun anno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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