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CCNL Elettrici

Categoria Retributiva: Elettrici (dal 01.07.01)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 11/02/2025 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027

Ultimo aggiornamento

24 luglio 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti da imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, efficienza energetica, servizi commerciali di assistenza ai clienti, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore.

Parti Stipulanti

Energia Libera

Enel S.p.A.

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Flaei

Cisl - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane

Sogin Spa

Società Gestione Impianti Nucleari SpA

Utilitalia

Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Gse Spa

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

Elettricità Futura

Unione delle imprese elettriche italiane

Terna S.p.A.

Rete Elettrica Nazionale SpA.

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2026
LivelloPaga BaseTotale
QS4207,56 €4217,89 €
Q3775,71 €3786,04 €
AS S3332,68 €3343,01 €

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Orario di lavoro

La durata contrattuale dell'orario normale di lavoro è stabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.

Con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico-operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi le aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali competenti l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.

Turnisti /Semiturnisti: L'orario normale è di 40 ore settimanali.

Sono fatti salvi regimi d'orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove vigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente.

Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione.

Limiti: 180 ore annuali pro-capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.

Maggiorazioni: Le seguenti percentuali di maggiorazione non sono tra loro cumulabili. 

- Lavoro straordinario feriale:

Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali.

Nell’ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 20%.

- Lavoro straordinario festivo: Si considera lavoro straordinario festivo:

a) quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi, dal lavoratore addetto a mansioni per le quali il riposo cade di domenica: viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 60%;

b) quello compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni considerati festivi (escluse le domeniche in quanto solamente tali, eccezion fatta per la Pasqua), dal lavoratore addetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale non di domenica: viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 60% .

- Lavoro straordinario notturno feriale: viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 60%.

- Lavoro straordinario notturno festivo Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore in giorno riconosciuto festivo viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 75%.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione:

- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

- 1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.

Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di ripartizione dell'orario di lavoro in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

Qualora la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale sia in sei giorni, il periodo di ferie spettante ai lavoratori viene così stabilito:

- 24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi.

Mensilità Aggiuntive

Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due mensilità (13ª e 14aª), di importo pari alla retribuzione spettante per i mesi di seguito specificati:

- la 13ª in occasione della ricorrenza natalizia;

- la 14ª unitamente alle competenze del mese di giugno.

Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi maturano da gennaio a dicembre di ciascun anno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

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