CCNL Enti Culturali e Ricreativi - Federculture
Categoria Retributiva: Enti Culturali Ricreativi - Federculture
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2021
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2021
Riferimento CCNL
CCNL del 28/12/2022 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2021
Ultimo aggiornamento
09 marzo 2026
Panoramica del Contratto
Dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero
Parti Stipulanti
Fpl Uil
Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Federculture
Uilpa Uil
Unione italiana lavoratori Pubblica Amministrazione
Ugl Terziario
Unione Generale del Lavoro
Fp Cisl
Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q1 | 2516,63 € | 2516,63 € |
| Q2 | 2969,77 € | 2969,77 € |
| I/5 | 1638,87 € | 1638,87 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Enti Culturali e Ricreativi - Federculture: Accordo preliminare di rinnovo 04/03/2026
Le Parti, Federculture e FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA, hanno sottoscritto il 04/03/2026 l’accordo preliminare per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Federculture pe...
Enti Culturali e Ricreativi - Federculture: Erogazione annua E.G.R.
A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il ...
Orario di lavoro
Durata dell'orario normale: 1.666 ore all'anno pari a 37 ore medie settimanali. L'orario medio settimanale non può superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e straordinario, per ciascun periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali.
Orario giornaliero: l'orario di lavoro giornaliero, a qualsiasi titolo prestato per lo svolgimento delle attività ordinarie, non può superare le 11 ore, salvo raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria.
Tipologie di orari:
- Orario standard: 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro.
- Orario su nastro lavorativo ampio: prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore.
I lavoratori interessati fruiscono della riduzione di 1/2 ora di lavoro a settimana.
- Orario con sospensione annuale: effettuato in periodi ciclici, su base annua, con fasi temporali settimanali e/o mensili di sospensione di attività e fasi di maggior orario settimanale. I lavoratori interessati ricevono in ogni caso sempre la retribuzione individuale mensile normale.
I lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 ora di lavoro a settimana corrispondenti a 45 ore su base annua e di una settimana aggiuntiva di ferie.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro supplementare:
- quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti",
- quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato, fino a concorrenza delle 3 ore settimanali per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale.
E' considerato lavoro straordinario:
- quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti"
- quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale.
Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore.
Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria:
- lavoro supplementare: 15%;
- lavoro straordinario: 25%.
In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano.
Ferie
Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito.
Il periodo di ferie annuale è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni.
Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (28 + 2) giorni viene riproporzionato coerentemente; in particolare, risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità: va corrisposta nel mese di dicembre, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto del mese stesso.
Quattordicesima mensilità: va corrisposta entro il mese di giugno ed è commisurata alla retribuzione mensile individuale del mese stesso.
Inizia a consultare il CCNL Enti Culturali e Ricreativi - Federculture
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis