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CCNL Federcasa

Categoria Retributiva: Federcasa

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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 06/11/2024 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2024

Ultimo aggiornamento

22 gennaio 2025

Panoramica del Contratto

Aziende, le società e gli enti pubblici economici che si occupano della gestione amministrativa, sociale e tecnica (Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Facility e Property) di edilizia residenziale pubblica/patrimonio pubblico (case, scuole, strade, caserme, impianti sportivi, ecc...).

Parti Stipulanti

Fpl Uil

Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Federcasa

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Fp Cisl

Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Fp Cgil

Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2024
LivelloPaga BaseTotale
A12542,96 €2542,96 €
A22358,35 €2358,35 €
A32169,12 €2169,12 €

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Orario di lavoro

La durata contrattuale dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni della settimana.

Lavoro straordinario

Si considera lavoro "straordinario" quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale delle prestazioni, fissata dal contratto.

Il lavoro straordinario è compensato con la corresponsione dello stipendio orario, maggiorato delle seguenti percentuali:
- straordinario feriale: 15%;
- straordinario festivo: 30%;
- straordinario notturno: 30%;
- straordinario notturno festivo: 50%.

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa in regime di reperibilità effettuata da remoto (ad esempio con utilizzo di telefono cellulare e/o computer) le suddette percentuali sono ridotte della metà, salvo diversi accordi aziendali.

Ferie

Per ogni anno solare il periodo di ferie sarà pari a:

- 26 giorni lavorativi per tutti i lavoratori.

- 22 giorni per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale su 5 giorni.

Mensilità Aggiuntive

L'Azienda, entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettante per detto mese.

L'Azienda corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del mese di giugno, una quattordicesima mensilità pari a detta retribuzione.

Il periodo di maturazione delle due mensilità aggiuntive coincide con l'anno solare in cui devono essere erogate.

La tredicesima e la quattordicesima mensilità vanno corrisposte per intero, salvo i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio civile, e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno.
In tali casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Le frazioni di mese superiore a 15 giorni vanno computate come un mese intero.

La retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima mensilità è costituita dalla retribuzione globale.

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