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CCNL Fintech (Confsal - Confimprenditori)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2025
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 02/12/2025 - Decorrenza: 02/12/2025 - Scadenza: 31/12/2028

Panoramica del Contratto

Settore Fintech inteso come l’insieme delle attività che integrano competenze finanziarie e informatiche per lo sviluppo, la gestione e la diffusione di prodotti e servizi innovativi in campo bancario, creditizio, assicurativo e dei sistemi di pagamento digitali e innovazione tecnologica.

Parti Stipulanti

Apsp

Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

Assofintech

Italian Association of Fintech & Insurtech

Fismic Confsal

Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate

Ciu Unionquadri

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali

Unsiau

Unione Sindacati Autonomi

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q JR2788,80 €2788,80 €
Q SEN2902,10 €2902,10 €
A31743,00 €1743,00 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in 5 o 6 giornate lavorative.

Lavoro straordinario

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:

 

Maggiorazioni

Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali

25%

Lavoro straordinario entro le 48 ore settimanali

30%

Lavoro straordinario notturno

50%

Lavoro straordinario festivo diurno

55%

Lavoro straordinario festivo notturno

60%

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite nella misura di 4 settimane.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 (una) mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di calendario prestati.

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