CCNL Fiorai
Categoria Retributiva: Fiori Recisi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 30/03/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2026
Ultimo aggiornamento
17 aprile 2023
Panoramica del Contratto
Dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Ancef
Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2185,36 € | 2185,36 € |
| 1S | 2460,21 € | 2460,21 € |
| 2 | 1920,48 € | 1920,48 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Fiori Recisi: Rinnovo CCNL 30.03.2023
In data 30.03.2023, tra A.N.C.E.F. e FLAI-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti la lavo...
Fiorai: Aggiornamento minimi contrattuali
FIORAI Fiori Recisi Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2700,25 € 0 € 0 € 2700,25 1S € 2460,21 € 0 € 0 € 2460,21 1 ...
Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
In alternativa all'orario di 40 ore settimanali, il datore di lavoro può fissare in 39 ore settimanali l'orario di lavoro; per il raggiungimento di tale orario concorrono l'assorbimento delle 32 ore di ex-festività e 16 ore di permessi.
Per i lavoratori inquadrati nei livelli di Quadro, 1° super e 1° si applicano, in materia di durata del lavoro, le norme di cui all’art. 3 del R.D.L. 692/23 salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro, verranno retribuiti con la paga normale conglobata maggiorata:
- del 30% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora;
- del 55% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora in avanti;
- del 55% per le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi;
- del 70% per le ore straordinarie di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
- del 75% per le ore festive notturne.
In riferimento alla retribuzione presa a base per il calcolo delle ore straordinarie, per i lavoratori stagionali si intende esclusa la parte di retribuzione percentualizzata.
Ferie
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.
La settimana lavorativa è considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, quale che sia la durata e la distribuzione dell'orario settimanale.
Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali si applica il trattamento percentualizzato (vedi "Retribuzione - Monetizzazione istituti").
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: in coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto (esclusi gli assegni familiari fino alla loro vigenza).
Quattordicesima: al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno immediatamente precedente, esclusi gli assegni familiari (esclusi gli assegni familiari fino alla loro vigenza).
Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali si applica il trattamento percentualizzato (vedi "Retribuzione - Monetizzazione istituti").
Inizia a consultare il CCNL Fiorai
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis