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CCNL Formazione (Confsal - Confimpreseitalia)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 febbraio 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 25/01/2024 - Decorrenza: 01/02/2024 - Scadenza: 31/01/2027

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle strutture ed enti di formazione

Parti Stipulanti

Confimpreseitalia

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/02/2024
LivelloPaga BaseTotale
Q2474,50 €2474,50 €
12090,70 €2090,70 €
22009,90 €2009,90 €

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Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative consecutive, in base alle esigenze aziendali.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l'orario annuale. Il lavoro straordinario decorre nel caso di superamento della media oraria calcolata "a consuntivo", nel caso in cui si utilizzino gli istituti della flessibilità e multi-periodicità.

È considerato lavoro supplementare la prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro i limiti dell'orario normale di lavoro; al lavoratore può essere richiesto di incrementare il suo orario di lavoro per un massimo del 50%.

Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

Lavoro supplementare

15%

Lavoro straordinario

20%

Lavoro straordinario notturno e festivo

35%

 

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima Mensilità

Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di Dicembre;

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni

Quattordicesima Mensilità

La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato (vedi paragrafo "Premio produttività e redditività"), deve essere erogata in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di Luglio e l'ammontare lordo sarà pari alla retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno).

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