CCNL Fotolaboratori conto terzi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 31/05/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
02 agosto 2023
Panoramica del Contratto
Aziende del settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore ed in bianco e nero per conto terzi.
Parti Stipulanti
Fistel Cisl
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Uilcom Uil
Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Assofotolabo
Associazione Fotolaboratori Italiani Conto Terzi
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1454,91 € | 1999,41 € |
| 2 | 1312,84 € | 1853,58 € |
| 3 | 1160,67 € | 1697,56 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Fotolaboratori conto terzi: CCNL 31/05/2023
Il 31 maggio 2023 tra L’Associazione Fotolaboratori Italiani Conto Terzi (ASSOFOTOLABO) e SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL è stato stipulato il rinnovo del contratto collettivo na...
Fotolaboratori Conto Terzi: Aggiornamento minimi contrattuali
FOTOLABORATORI CONTO TERZI Fotolaboratori Conto Terzi Minimi in vigore dal 01/01/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 1454,91 € 534,17 € 10,33 € 1999,...
Orario di lavoro
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le parti si danno atto che nelle aziende del settore la durata dell'orario di lavoro è pari a 38 ore settimanali.
Il conseguimento delle 38 ore settimanali verrà operato utilizzando i riposi retribuiti e le ex festività, ed ulteriori riduzioni fino a concorrenza.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà avvenire su 5 (comprensivi del sabato) o 6 giorni e potrà essere concordata in sede aziendale fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giornate, la giornata del sabato eventualmente lavorata darà diritto al lavoratore a tante ore di riposo pari a quelle lavorate il sabato, riposo da definire nell'ambito delle altre 5 giornate lavorative della settimana.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario ai soli fini legali il lavoro prestato oltre l'orario di legge. E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario contrattualmente concordato, salvo il prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nelle giornate di sabato. Per il lavoro in regime di turno, lo straordinario si computa dopo l' orario stabilito per ciascun turno.
Per il lavoro straordinario e supplementare dovranno essere corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione (non cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore):
|
Lavoro supplementare e straordinario |
Maggiorazione |
|
feriale |
30% |
|
notturno-festivo |
60% |
|
Straordinario non collegato con l'orario normale |
|
|
diurno |
30 % (min. 2 ore di retr.) |
|
notturno |
60 % (min. 3 ore di retr.) |
Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 4 settimane più un giorno.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità; analogamente, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il compenso per ferie non godute in ragione dei dodicesimi maturati sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Si computano nell'anzianità, agli effetti del diritto alle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per le assenze giustificate, per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno feriale.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel periodo delle ferie, daranno luogo al relativo trattamento economico, senza che da questo derivi il prolungamento del periodo feriale. Il periodo feriale non può avere inizio in giorno festivo.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti viene stabilita, per ciascun anno, nella misura di 200 ore di retribuzione e dal relativo importo non dovrà essere effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall'INPS o dall'INAIL per i casi di malattia o di infortunio sul lavoro.
Per i suddetti lavoratori assunti a decorrere dall'1.1.2013 la gratifica natalizia viene stabilita per ciascun anno nella misura di 173 ore per i primi 4 anni di servizio.
Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo dovrà avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno considerate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonché i periodi di assenza per regolari permessi, quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
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