CCNL Giornalisti - Emittenti locali
Categoria Retributiva: Giornalisti - Emittenti Locali
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 16/11/2022 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2026
Ultimo aggiornamento
22 novembre 2024
Panoramica del Contratto
Lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva
Parti Stipulanti
Aeranti Corallo
Fnsi
Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Tele - radiogiornalista < 24 mesi attività | 1520,58 € | 1520,58 € |
| Tele - radiogiornalista Radio > 24 mesi attività | 1685,13 € | 1685,13 € |
| Tele - radiogiornalista TV > 24 mesi attività | 2115,55 € | 2115,55 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Giornalisti - Emittenti locali: Accordo 12.09.2024
Le Parti, Aeranti-Corallo e Fsni – Federazione Nazionale della Stampa Italiana, hanno definito un accordo sindacale di modifica degli artt. 39 e 40 del CCNL 16 novembre 2022 per il...
Giornalisti - Emittenti locali: Indennità redazionale
Ai tele-radio giornalisti sarà corrisposta al 30 giugno una indennità redazionale pari a € 258,23. L'importo dell'indennità redazionale è frazionabile per dodicesimi se il servizi...
Orario di lavoro
Per i lavoratori è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso su cinque o sei giorni.
Lavoro straordinario
Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti la prestazione settimanale di 40 ore.
Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 40a ora saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazioni.
Le prestazioni lavorative straordinarie andranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
- Lavoro straordinario feriale diurno: 20%
- Lavoro straordinario festivo diurno: 40%
- Lavoro straordinario notturno festivo: 50%
- Lavoro straordinario notturno feriale: 30%
I compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell'incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul TFR.
Ferie
I tele-radio giornalisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito di 26 giorni lavorativi.
Nelle aziende in cui l'orario settimanale di lavoro si articola su 5 giorni lavorativi anzichè sei, il sesto giorno ai fini dell'applicazione della presente normativa va considerato comunque come giorno lavorativo.
Mensilità Aggiuntive
I lavoratori, compresi quelli con contratto part-time, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità, l'ammontare della quale dovrà essere pari a 30/26esimi della retribuzione mensile.
L'importo della tredicesima è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero).
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