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CCNL Giornalisti (Figec - Cisal / Uspi)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2023
  • Livelli, scatti e indennità
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 15/02/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Panoramica del Contratto

Rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica locale e on line e nazionale no profit.

Parti Stipulanti

Figec Cisal

Federazione Italiana Giornalismo

Editoria e Comunicazione

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Uspi

Unione Stampa Periodica Italiana

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2023
LivelloPaga BaseTotale
Informatore100,00 €100,00 €
Collaboratore fisso 3137,00 €137,00 €
Collaboratore fisso 2263,00 €263,00 €

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Orario di lavoro

Fatta eccezione per il collaboratore redazionale e il corrispondente, è fissato un orario di 36 ore settimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base degli obblighi specificatamente concordati al momento dell'assunzione e nel corso del rapporto di lavoro.

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative straordinarie andranno compensate con le seguenti maggiorazioni:

- lavoro straordinario 20%

- lavoro straordinario festivo 40%

- lavoro straordinario notturno festivo 50%

- lavoro straordinario notturno 30%

Ferie

I lavoratori dipendenti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito di 26 giorni lavorativi. Per i dipendenti che, dalla stipula del Protocollo d'intesa del 2020, matureranno un'anzianità aziendale superiore a 10 anni il periodo di ferie è elevato a 30 giorni lavorativi.

Per i praticanti il periodo di ferie retribuito è fissato in 24 giorni lavorativi all'anno.

Al lavoratore che non abbia maturato l'anno di anzianità il godimento delle ferie è riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

La frazione di mese inferiore a 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese equivalente o superiore a 15 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Nei rapporti di lavoro previsti dal presente Contratto è riconosciuto il diritto a percepire nel mese di dicembre una 13a mensilità pari a trenta/ventiseiesimi della retribuzione mensile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1o gennaio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese equivalente o superiore a 15 giorni.

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