Immagine contratto Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti

CCNL Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti

Categoria Retributiva: Gomma e Plastica fino a 49 dipendenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 10/06/2015 - Decorrenza: 10/06/2015 - Scadenza: 31/03/2017

Panoramica del Contratto

Imprese industriali fino a 49 dipendenti dei settori materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Federmoda

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Ceramica

Cna Produzione

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Moda

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Confartigianato Chimica

Gomma

Plastica e Vetro

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Confartigianato Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11624,35 €1624,35 €
21769,57 €1769,57 €
31824,57 €1824,57 €

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Orario di lavoro

La durata media settimanale dell'orario normale è fissata in 39 ore.

L'orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì).

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale aziendale (eventualmente distribuito con criteri piurisettimanali a norma del 1° comma del presente articolo) e l’orario di legge,

E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di legge.

Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidetto sono le seguenti:

1) da oltre la 39° ora media settimanale fino alla 48° ora settimanale: 18%

2) oltre la 48° ora settimanale:

- per la 1a ora: 25% 

- per le ore successive: 35%

3) lavoro festivo oltre la 48° ora settimanale: 70%

4)lavoro notturno oltre la 48° ora settimanale (compreso e non compreso in turni avvicendati):

- per la 1a ora: 60% 

- per le ore successive: 75%

Ferie

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione di fatto percepita in servizio, secondo i termini sotto indicati:

A) Quadri e impiegati, assunti precedentemente al 04.04.1996:

- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;

- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni e fino a 18 anni;

- 5 settimane e 2,5 giorni (pari a 27,5 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni;

B) Quadri e impiegati, assunti a decorrere dal 04.04.1996:

- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;

- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni.

C) Operai:

- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni;

- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni.

I periodi contrattuati di ferie espressi in settimane e giorni debbono intendersi tramutati in ore lavorative con le seguenti modalità:

- la settimana è pari a 39 ore;

- la giornata è pari a 7 ore e 48 minuti.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

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