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CCNL Grafica ed Editoria - Industria

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 19/01/2021 - Decorrenza: 01/01/2021 - Scadenza: 31/12/2022

Ultimo aggiornamento

13 febbraio 2024

Panoramica del Contratto

Aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.

Parti Stipulanti

Fistel Cisl

Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni

Anes

Associazione Nazionale Editoria Di Settore

Uilcom Uil

Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Slc Cgil

Sindacato Lavoratori Comunicazione

Aie

Associazione Italiana Editori

Assografici

Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche

Cartotecniche e Trasformatrici

Ugl Carta e Stampa

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
A1896,65 €2440,17 €
A S2245,05 €2795,37 €
B/11770,42 €2311,15 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario normale è di 40 ore medie settimanali, distribuito su cinque o sei giorni, con orari giornalieri compresi tra 6 ore e 40' ed 8 ore.

In caso di articolazione dell'orario su cinque giorni, il sesto giorno è da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti contrattuali.

 

Turnisti

A. Lavoratori su due turni
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore medie settimanali.
L'orario normale non può iniziare prima delle 7 e terminare dopo le 24.

B. Lavoratori su 3 turni
L'orario normale di lavoro è il seguente:

Turno

Ore medie settimanali

1o e 2o

40

3o

36

L'articolazione su 3 turni non può essere adottata per periodi inferiori alla settimana.

 

Lavoro straordinario (Operai)

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale medio settimanale, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato .

Per il lavoro svolgentesi a turno, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.

Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:

- lavoro straordinario feriale: 35%;

Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
- se diurno: 35%, con un minimo di 2 ore di retribuzione;
- se notturno: 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione.

Ai soli effetti della determinazione del compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno.

Ferie (Operai)

Gli operai e gli apprendisti ultrasedicenni, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione commisurata all'orario contrattuale, nella misura di 27 giorni lavorativi.

Pertanto, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno sia ai fini del computo del periodo di ferie sia ai fini della retribuzione relativa.

Mensilità Aggiuntive (Operai)

L'importo della gratifica natalizia sarà di 173 ore per tutti i dipendenti.

Dall'importo della gratifica natalizia non dovrà essere effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall'INPS o dall'INAIL per i casi di malattia o d'infortunio sul lavoro.

Lavoratori che a dicembre 2020 hanno una gratifica natalizia di 200 ore: ore viene fatto un conteggio nello stesso mese calcolando l'importo di 27 ore.
Tale importo, denominato ERC (Elemento di Raccordo Contrattuale), viene congelato in cifra fissa non rivalutabile e non assorbibile, è omnicomprensivo e pertanto non avrà alcuna incidenza su alcun istituto contrattuale o di legge, e dall'anno 2021 maturerà progressivamente per mese/frazione di mese e verrà corrisposto (con voce ERC a cedolino paga) ai lavoratori di cui sopra nel mese di dicembre contestualmente alla gratifica natalizia di 173 ore.

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