Immagine contratto Igiene ambientale (Confsal - Conflavoro)

CCNL Igiene ambientale (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2025
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Consulta la tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito

Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 20/02/2023 - Decorrenza: 01/03/2023 - Scadenza: 28/02/2026

Ultimo aggiornamento

29 ottobre 2025

Panoramica del Contratto

Igiene Ambientale - Aziende Private e Municipalizzate

Parti Stipulanti

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
11544,00 €1544,00 €
21905,00 €1905,00 €
32005,00 €2005,00 €

Registrati gratis per consultare la tabella completa

Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiesta

Perché scegliere ilCCNL.it

Tabelle sempre aggiornate

Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.

Notifiche sugli aggiornamenti

Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.

Ricerca intelligente

Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 39 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.

Lavoro straordinario

È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.

Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:

- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA.

Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.

Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:

- straordinario diurno feriale:
> 13% sulle prime 75 ore annue;
> 20% sulle ore annue dalla 76ma ora fino alla 150ma ora;
> 35% sulle ore annue eccedenti;

- straordinario diurno festivo: 65%;

- straordinario notturno feriale: 50%;

- straordinario notturno festivo: 75%.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.

Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto, spettante all’atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

Quattordicesima: Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro la prima decade del mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione, spettante all’atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

Inizia a consultare il CCNL Igiene ambientale (Confsal - Conflavoro)

7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.

Registrati gratis