Immagine contratto Impianti e Sorveglianza Antincendio (Confsal - Fisa)

CCNL Impianti e Sorveglianza Antincendio (Confsal - Fisa)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 luglio 2022

Riferimento CCNL

CCNL del 30/04/2020 - Decorrenza: 30/04/2020 - Scadenza: 31/03/2023

Ultimo aggiornamento

30 aprile 2020

Panoramica del Contratto

per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di Produzione, Installazione, Manutenzione Mezzi ed Impianti Antincendio, Sorveglianza Antincendio e connessa formazione.

Parti Stipulanti

Fisa

Fire Security Association

Confsal Vigili del fuoco

Sindacato autonomo vigili del fuoco

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2022
LivelloPaga BaseTotale
Q2458,19 €2458,19 €
11372,26 €1372,26 €
21480,32 €1480,32 €

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Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque giorni ovvero sei giorni lavorativi.

Lavoratori itineranti: L'orario ordinario di lavoro è fissato in 40 ore ed è computato come durata media settimanale in un periodo non superiore a dodici mesi, salvi gli accordi aziendali in materia.

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, sono:

25% per prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale (c.d. lavoro supplementare)

30% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale

35% per prestazioni di lavoro straordinario notturno

40% per prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo

50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo

La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione prevista per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

Lavoratori itineranti: Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Resta salvo che i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale, sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. È considerato lavoro straordinario solo quello eccedente l'orario medio settimanale.

Ferie

La durata annuale delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Il residuo dovrà essere usufruito entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Solo in casi di impedimento oggettivo del lavoratore o per motivi di servizio dell'impresa, potranno essere goduti entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità, o licenziato o dimissionario, spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ai suddetti effetti, come mese intero.

Mensilità Aggiuntive

L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore dipendente una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi del trattamento economico globale di cui al presente articolo. Di norma la tredicesima deve essere corrisposta al lavoratore non oltre il 20 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

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