CCNL Impianti e Sorveglianza Antincendio (Confsal - Fisa)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2022
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2022
Riferimento CCNL
CCNL del 30/04/2020 - Decorrenza: 30/04/2020 - Scadenza: 31/03/2023
Ultimo aggiornamento
30 aprile 2020
Panoramica del Contratto
per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di Produzione, Installazione, Manutenzione Mezzi ed Impianti Antincendio, Sorveglianza Antincendio e connessa formazione.
Parti Stipulanti
Fisa
Fire Security Association
Confsal Vigili del fuoco
Sindacato autonomo vigili del fuoco
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2458,19 € | 2458,19 € |
| 1 | 1372,26 € | 1372,26 € |
| 2 | 1480,32 € | 1480,32 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Impianti e Sorveglianza Antincendio (Confsal - Fisa): CCNL 30.04.2020
In data 30 aprile 2020 le Parti stipulanti FISA e CONFSAL, CONFSLAL - Vigili del Fuoco hanno proceduto con la stesura del testo definitivo del CCNL per per i dipendenti delle impre...
Impianti e Sorveglianza Antincendio (Confsal - Fisa): Aggiornamenti minimi contrattuali
IMPIANTI E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (CONFSAL - FISA) Impianti e Sorveglianza Antincendio (Confsal - Fisa) Minimi in vigore dal 01/07/2022 Livello Paga Base Contingenza ...
Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque giorni ovvero sei giorni lavorativi.
Lavoratori itineranti: L'orario ordinario di lavoro è fissato in 40 ore ed è computato come durata media settimanale in un periodo non superiore a dodici mesi, salvi gli accordi aziendali in materia.
Lavoro straordinario
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, sono:
25% per prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale (c.d. lavoro supplementare)
30% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale
35% per prestazioni di lavoro straordinario notturno
40% per prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo
50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione prevista per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Lavoratori itineranti: Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Resta salvo che i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale, sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. È considerato lavoro straordinario solo quello eccedente l'orario medio settimanale.
Ferie
La durata annuale delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Il residuo dovrà essere usufruito entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Solo in casi di impedimento oggettivo del lavoratore o per motivi di servizio dell'impresa, potranno essere goduti entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità, o licenziato o dimissionario, spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ai suddetti effetti, come mese intero.
Mensilità Aggiuntive
L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore dipendente una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi del trattamento economico globale di cui al presente articolo. Di norma la tredicesima deve essere corrisposta al lavoratore non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Inizia a consultare il CCNL Impianti e Sorveglianza Antincendio (Confsal - Fisa)
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis