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CCNL Informatica (Confsal - Confimprenditori)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 06/02/2026 - Decorrenza: 06/02/2026 - Scadenza: 31/01/2029

Panoramica del Contratto

Imprese operanti nel settore dell'Informatica, comprendente le attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi, servizi informatici e soluzioni tecnologiche, nonché le attività connesse e strumentali a supporto dei processi organizzativi, produttivi e gestionali.

Parti Stipulanti

Filcom Fismic Confsal

Federazione Italiana Lavoratori del Commercio

Sul

Sindacato Unitario Lavoratori

Fismic Confsal

Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate

Ciu Unionquadri

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Unsiau

Unione Sindacati Autonomi

Usil

Unione Sindacato Lavoratori

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A12141,70 €2141,70 €
A21298,00 €1298,00 €
C12673,88 €2673,88 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative.

Lavoro straordinario

Sono considerate lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.

In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo".

Una quota pari al 100% del monte ore di 250 ore può confluire, al netto della maggiorazione economica oraria nella Banca delle ore. La maggiorazione oraria anzidetta dovrà comunque essere liquidata al lavoratore, in misura pari al 25%.

Le seguenti maggiorazioni della retribuzione di fatto sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti e non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore  assorbe la minore:

 

Maggiorazioni

Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali

25 %

Lavoro straordinario entro le 48 ore settimanali

30 %

Lavoro straordinario notturno

50 %

Lavoro ordinario festivo

50 %

Lavoro straordinario festivo diurno

55 %

Lavoro straordinario festivo notturno

60 %

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite nella misura di 4 (quattro) settimane.

Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.

Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

Mensilità Aggiuntive

Sono previste 13 mensilità annue.

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di calendario prestati.

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