CCNL Istituzioni socio assistenziali - Agidae
Categoria Retributiva: Istituzioni Socio - Assistenziali - Agidae
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 ottobre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 12/03/2025 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
21 gennaio 2026
Panoramica del Contratto
Istituti socio-sanitari, assistenziali, educativi aderenti all'AGIDAE
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Agidae
Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| F2 | 2529,52 € | 2529,52 € |
| F1 | 2400,57 € | 2400,57 € |
| E2 | 2270,35 € | 2270,35 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Istituzioni socio assistenziali - Agidae: Accordo Previdenza Integrativa 20/01/2026
Le Parti, AGIDAE con F.P. CGIL, FISASCAT/CISL e UILTuCS, in data 20 gennaio 2026, hanno sottoscritto l'Accordo relativo al Fondo di Previdenza Complementare Previfonder. Si allega...
Istituzioni socio assistenziali - Agidae: Aggiornamento minimi contrattuali
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - AGIDAE Istituzioni Socio - Assistenziali - AGIDAE Minimi in vigore dal 01/10/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Importo Scatto D...
Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro normale o programmato.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sotto indicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario: 35%
b) lavoro notturno straordinario: 40%
c) lavoro festivo diurno straordinario: 50%
d) lavoro festivo notturno straordinario: 60%.
La prestazione straordinaria eseguita nelle festività o nelle giornate programmate come riposo settimanale per le prestazioni non a turno è considerato straordinario festivo.
Ferie
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle festività abolite dalla legge.
In occasione della fruizione del periodo di ferie, decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, la dipendente o il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici non saranno considerate.
Mensilità Aggiuntive
Entro il 20 dicembre di ogni anno l'Istituto corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Istituto.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero, mentre la frazione di durata inferiore non va computata.
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