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CCNL Istituzioni socio assistenziali - Aias

Categoria Retributiva: Istituzioni Socio - Assistenziali - Aias

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Tabella in vigore dal

01 agosto 2022

Riferimento CCNL

CCNL del 07/09/2022 - Decorrenza: 01/01/2017 - Scadenza: 31/12/2019

Ultimo aggiornamento

27 settembre 2022

Panoramica del Contratto

Dipendenti dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) e delle Fondazioni e dei Consorzi partecipati da Sezioni AIAS

Parti Stipulanti

Isa

Intesa Sindacato Autonomo

Fpl Uil

Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Aias

Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici

Fials

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità

Ugl Salute

Unione Generale del Lavoro

Fp Cisl

Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/08/2022
LivelloPaga BaseTotale
A11165,79 €1165,79 €
A21201,23 €1201,23 €
A31236,67 €1236,67 €

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Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro settimanale è fissato in:

- 36 ore per le categorie A, B, C, D

- 38 ore per le categorie E ed F.

L'orario di lavoro settimanale potrà essere distribuito dal datore di lavoro su 5 o 6 giorni.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale.

Il lavoro straordinario sarà retribuito da una quota oraria della retribuzione in atto così maggiorata

- feriale diurno: 20%.

- notturno o nei giorni considerati festivi per legge: 30%.

- notturno nei giorni considerati festivi per legge: 50%.

Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività o nelle giornate programmate come riposo settimanale.

Il lavoro straordinario può essere compensato con un riposo sostitutivo, salvo il pagamento della maggiorazione.

Ferie

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno hanno diritto ad un periodo di ferie di 32 giorni lavorativi per anno, comprensivi delle 4 giornate sostitutive delle festività soppresse, corrispondenti a:

- 192 ore per i lavoratori con orario settimanale di 36 ore

- 202,66 ore per i lavoratori con orario settimanale di 38 ore.

In occasione del godimento delle ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione giornaliera.

Il dipendente che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 delle ferie spettanti a norma del 1° comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero, quelle pari o inferiori a 15 giorni non sono utili.

 In sede aziendale 2 delle 4 giornate di festività soppresse possono essere monetizzate con un apposito accordo di secondo livello da applicare a tutto il personale.

Mensilità Aggiuntive

A  tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità composta di uno stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.

La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. La frazione di mese fino a 15 giorni non è utile e non si considera.

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