CCNL Istituzioni socio assistenziali - Anaste
Categoria Retributiva: Istituzioni Socio - Assistenziali - Anaste (dal 01.01.98)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/08/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 agosto 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 03/11/2025 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
18 dicembre 2025
Panoramica del Contratto
Personale dipendente delle strutture territoriali ANASTE
Parti Stipulanti
Confelp
Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati
Ciu Unionquadri
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali
Snalv Confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
Anaste
Associazione Nazionale Strutture Territoriali
Cse Sanità
Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative
Cse
Confederazione indipendente sindacati europei
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Cse Fulscam
Federazione Unitaria Lavoratori Servizi
Commercio
Albergo e Mensa
Unilavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2130,15 € | 2130,15 € |
| 1 | 1295,43 € | 1295,43 € |
| 2 | 1390,12 € | 1390,12 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Istituzioni socio assistenziali - Anaste: accordo di adesione Unilavoro 10/12/2025
Il 10 dicembre 2025 Unilavoro PMI sottoscrive per adesione il CCNL ANASTE 2023-2025. Si allega l'accordo 10/12/2025...
Istituzioni socio assistenziali - Anaste: Una tantum
A copertura del periodo dal 1° gennaio 2023 alla data del 23.07.2025, è corrisposto un importo a titolo di una tantum, pari ad Euro 300,00 lordi. Tale istituto sarà corrisposto ai...
Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
E considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6,00 del giorno successivo, sempre che non si tratti di turno di servizio ordinario.
Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono le seguenti, non cumulabili fra loro:
a) lavoro straordinario diurno 25%;
b) lavoro straordinario notturno 40%;
c) lavoro straordinario domenicale e/o festivo 50%.
Ferie
Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
In ipotesi di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.
A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate quale mese intero.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: Entro il 16 dicembre di ciascun anno, il datore di lavoro corrisponderà al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno la lavoratrice ed il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Quattordicesima: In sostituzione della quattordicesima mensilità al dipendente e corrisposto un importo equivalente, già inserito e calcolato nel minimo conglobato.
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