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CCNL Istituzioni socio assistenziali - Anaste

Categoria Retributiva: Istituzioni Socio - Assistenziali - Anaste (dal 01.01.98)

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Tabella in vigore dal

01 agosto 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 03/11/2025 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

18 dicembre 2025

Panoramica del Contratto

Personale dipendente delle strutture territoriali ANASTE

Parti Stipulanti

Confelp

Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati

Ciu Unionquadri

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali

Snalv Confsal

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori

Anaste

Associazione Nazionale Strutture Territoriali

Cse Sanità

Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative

Cse

Confederazione indipendente sindacati europei

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Cse Fulscam

Federazione Unitaria Lavoratori Servizi

Commercio

Albergo e Mensa

Unilavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/08/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2130,15 €2130,15 €
11295,43 €1295,43 €
21390,12 €1390,12 €

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Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giornate lavorative.

Lavoro straordinario

Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.

E considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6,00 del giorno successivo, sempre che non si tratti di turno di servizio ordinario.

Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono le seguenti, non cumulabili fra loro:

a) lavoro straordinario diurno 25%;

b) lavoro straordinario notturno 40%;

c) lavoro straordinario domenicale e/o festivo 50%.

Ferie

Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

In ipotesi di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.

A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate quale mese intero.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima:  Entro il 16 dicembre di ciascun anno, il datore di lavoro corrisponderà al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno la lavoratrice ed il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Quattordicesima: In sostituzione della quattordicesima mensilità al dipendente e corrisposto un importo equivalente, già inserito e calcolato nel minimo conglobato.

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