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CCNL Istituzioni socio assistenziali - Confcommercio

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2023
  • Livelli, scatti e indennità
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Tabella in vigore dal

01 settembre 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 13/09/2022 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti di Associazioni, Fondazioni, Enti ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza.

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Confcommercio Imprese per l'Italia

Confcommercio Salute Sanità e Cura

Fp Cisl

Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2023
LivelloPaga BaseTotale
11770,40 €1770,40 €
21669,56 €1669,56 €
3 S1546,29 €1546,29 €

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Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore per il personale operante su orario fisso.

Lavoro straordinario

Si darà luogo alla maggiorazione per lavoro straordinario in caso di ore lavorate eccedenti il normale orario di lavoro su base annuale.

Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario sono le seguenti:

- Diurno 25%

- Notturno 40%

- Festivo diurno 50%

- Festivo notturno 60%

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.

 

 

Ferie

Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

Mensilità Aggiuntive

Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'Istituzione corrisponderà al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13o mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

 

Sarà corrisposto, entro la fine del mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno immediatamente precedente.

Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare della 14o mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1o luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.

Non sono assorbibili nella 14o mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Per tutti gli assunti dopo il 13.09.2022, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti, la maturazione del rateo di quattordicesima sarà caratterizzata da una gradualità crescente progressiva:

- per i primi 12 mesi la percentuale di maturazione è pari al 20%;

- dal 13° mese al 24° mese la percentuale di maturazione è pari al 45%;

- dal 25° mese al 36° mese la percentuale di maturazione è pari al 70%;

- a  far data dal 37° mese la percentuale di maturazione è pari al 100%.

 

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio.

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