CCNL Istituzioni socio assistenziali - Fenascop
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2013
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2013
Riferimento CCNL
CCNL del 03/07/2013 - Decorrenza: 01/01/2010 - Scadenza: 31/12/2012
Panoramica del Contratto
Dipendenti dalle Imprese Private o Sociali, Fondazioni, Associazioni, del settore sociosanitario extraospedaliero del terzo settore aderenti alla FENASCOP
Parti Stipulanti
Fenascop
Federazione Nazionale Strutture Comunitarie Psicoterapeutiche
Fpl Uil
Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Fp Cisl
Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 1194,53 € | 1194,53 € |
| A2 | 1230,37 € | 1230,37 € |
| A3 | 1266,20 € | 1266,20 € |
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Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario settimanale, per le posizioni economiche da A a F è fissato in 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni, e laddove l'organizzazione della struttura lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario giornaliero, di norma, non può superare le otto ore.
Lavoro straordinario
Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.
Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno 25%
b) lavoro straordinario notturno 40%
c) lavoro straordinario festivo 50%
Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.
Ferie
Tutte le lavoratrice e i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno solare, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione con esclusione della retribuzione specificatamente connessa alla presenza in servizio.
In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: Di norma prima delle festività natalizie l'Istituzione corrisponderà al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno la lavoratrice ed il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Quattordicesima: Gli elementi retributivi che entrano nella base di computo della quattordicesima mensilità sono gli stessi indicati per la tredicesima mensilità in assenza di una disciplina specifica.
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