CCNL Istituzioni socio assistenziali - Personale non medico (Ugl - Federterziario)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2014
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2014
Riferimento CCNL
CCNL del 18/06/2014 - Decorrenza: 01/07/2014 - Scadenza: 30/06/2017
Panoramica del Contratto
Personale non medico da strutture sanitarie, socio sanitarie e cooperative socio sanitarie ed assistenziali, personale operante in area riabilitativa extra ospedaliera, istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lunga degenza post acuta ove siano presenti attività prevalentemente extra ospedaliere e/o altre tipologie assistenziali, centri dialisi, riabilitazione psichiatrica, centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali.
Parti Stipulanti
Cfc
Confederazione Federterziario Confimea
Ugl Sanità
Federterziario
Federazione Italiana del Terziario
dei Servizi
del Lavoro Autonomo Professionale
della Piccola Impresa Industriale
Commerciale
Turistica ed Artigiana
Confimea
Confederazione Italiana delle imprese e dellartigianato
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1264,88 € | 1264,88 € |
| B | 1436,24 € | 1436,24 € |
| C | 1645,01 € | 1645,01 € |
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Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario settimanale, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni, è fissato in:
- 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4);
- 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti.
Lavoro straordinario
Lavoro supplementare: quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Lavoro straordinario: quello oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario saranno compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, con una maggiorazione:
- 20% diurno;
- 30% notturno o festivo;
- 50% notturno festivo.
Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi per anno solare.
Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 6 ore.
Al personale classificato di categoria A, personale tecnico sanitario di radiologia medica, spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni 30, un ulteriore periodo di 15 giorni.
In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una 13a mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da:
tabellare annuo come da posizione economica diviso 12 e retribuzione individuale di anzianità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
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