CCNL Laboratori di analisi (Confsal - Unilavoro Federlab)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 novembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 14/11/2025 - Decorrenza: 01/11/2025 - Scadenza: 31/10/2030
Panoramica del Contratto
Rapporti di lavoro dipendente riconducibili ad aziende operanti nel settore sanitario, ed in particolare nella "Macroarea Ambulatoriale", ossia esercenti attività di analisi di laboratorio, di diagnostica strumentale e di ambulatorio, a scopo diagnostico e/o terapeutico, con l'esclusione del personale dirigente.
Parti Stipulanti
Unilavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Federlab
Associazione Nazionale Strutture Ambulatoriali
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2290,02 € | 2290,02 € |
| A | 1281,68 € | 1281,68 € |
| B | 1358,77 € | 1358,77 € |
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Orario di lavoro
La durata ordinaria dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario ogni prestazione resa oltre il normale orario settimanale previsto dal presente CCNL.
Il datore di lavoro può richiedere prestazioni straordinarie fino a un massimo di 250 ore annue per ciascun lavoratore.
Le ore straordinarie sono retribuite applicando le maggiorazioni percentuali previste sulla quota oraria della normale retribuzione.
|
- lavoro supplementare nel tempo pieno |
5% |
|
- lavoro straordinario diurno feriale (dalla 41.a alla 48.a ora settimanale) |
10% |
|
- lavoro straordinario diurno feriale per i lavoratori discontinui (dalla 46.a alla 54.a ora settimanale) |
10% |
|
- lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 48.a ora settimanale) |
15% |
|
- lavoro straordinario diurno feriale per i lavoratori discontinui (eccedenti la 54.a ora settimanale) |
15% |
|
- lavoro straordinario diurno festivo |
20% |
|
- lavoro straordinario notturno |
25% |
|
- lavoro straordinario festivo notturno |
30% |
Ferie
Ogni lavoratore ha diritto, ogni anno, a un periodo di ferie pari a 28 giorni di calendario, corrispondenti a quattro settimane di assenza retribuita (160 ore per chi svolge 40 ore settimanali, 180 ore per chi ne svolge 45). In tale conteggio rientrano anche i sabati e le domeniche compresi nel periodo di ferie programmato.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda eroga entro il 15 dicembre di ogni anno la tredicesima mensilità, pari all'intero importo della retribuzione mensile spettante al lavoratore.
Ai fini della maturazione del rateo, si considera come mese intero ogni periodo lavorato superiore a due settimane.
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