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CCNL Vetro - Industria

Categoria Retributiva: Lampade e Cinescopi

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 aprile 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 10/02/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

23 gennaio 2024

Panoramica del Contratto

Aziende che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici (denominate anche aziende che producono lampade e display).

Parti Stipulanti

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Assovetro

Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2025
LivelloPaga BaseTotale
A2311,95 €2854,01 €
B2078,89 €2619,54 €
C1877,69 €2414,76 €

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Orario di lavoro (Lampade e display)

Orario normale: la durata settimanale dell'orario normale di lavoro viene confermata in 40 ore e normalmente viene distribuita in 5 giorni.

 

Lavoro straordinario (Lampade e display)

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale.

Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

- straordinario diurno (feriale) dalla 41a ora alla 48a ora settimanale (su minimo tabellare e indennità di contingenza): 20%

- straordinario diurno (feriale) oltre 48ma ora: 26%;

- straordinario notturno (feriale): 50%;

- straordinario notturno (festivo): 65%;

Ferie (Lampade e display)

Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione mensile, secondo i termini sotto indicati.

Lavoratori con anzianità di servizio:

a) fino a 15 anni compiuti: 4 settimane

b) oltre 15 anni compiuti: 5 settimane

Mensilità Aggiuntive

In occasione delle feste di Natale l'Azienda corrisponderà al lavoratore una 13esima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla Vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore verranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero.

Non si farà luogo a trattenute sulla 13esima mensilità per le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o malattia, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto nonché per l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

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