CCNL Lapidei - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2026
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Tabella in vigore dal
01 luglio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 24/11/2022 - Decorrenza: 01/04/2022 - Scadenza: 31/03/2025
Ultimo aggiornamento
02 settembre 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti
Parti Stipulanti
Marmomacchine
Confindustria
Anepla
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2249,10 € | 2787,61 € |
| AS | 2444,78 € | 2986,45 € |
| B | 1833,52 € | 2365,33 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Lapidei - Industria: Scioglimento della riserva 25/07/2025
In data 25 luglio 2025, le Parti Confindustria Marmomacchine, ANEPLA, e FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di rinnovo ...
Lapidei - Industria: Welfare contrattuale
In via del tutto eccezionale e solo per la vigenza del presente contratto, le Parti concordano di riconoscere ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione sotto indicate ...
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma il sabato.
Lavoro straordinario
Ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere e quello effettuato oltre le 40 ore e fino alle 48 ore settimanali.
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventuali superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
- lavoro straordinario: 30%;
- lavoro straordinario effettuato nel 6º giorno: 40%;
- lavoro straordinario festivo: 50%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
Ferie (Intermedi)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
- 4 settimane per anzianità sino a 15 anni compiuti;
- 4 settimane + 1 giorno per anzianità di servizio da oltre 15 a 19 anni compiuti;
- 4 settimane + 4 giorni per anzianità di servizio oltre i 19 anni compiuti.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad una settimana.
Mensilità Aggiuntive (Impiegati)
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sarà costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennità di contingenza.
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