CCNL Lapidei - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2025
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 24/11/2022 - Decorrenza: 01/04/2022 - Scadenza: 31/03/2025
Ultimo aggiornamento
02 settembre 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti
Parti Stipulanti
Marmomacchine
Confindustria
Anepla
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2140,86 € | 2679,37 € |
| AS | 2327,13 € | 2868,80 € |
| B | 1745,28 € | 2277,09 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Lapidei - Industria: Scioglimento della riserva 25/07/2025
In data 25 luglio 2025, le Parti Confindustria Marmomacchine, ANEPLA, e FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di rinnovo ...
Lapidei - Industria: Previdenza complementare
Dall’1.1.2026 l’aliquota a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Arco passa dal 2,90% al 3,00%....
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma il sabato.
Lavoro straordinario
Ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere e quello effettuato oltre le 40 ore e fino alle 48 ore settimanali.
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventuali superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
- lavoro straordinario: 30%;
- lavoro straordinario effettuato nel 6º giorno: 40%;
- lavoro straordinario festivo: 50%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
Ferie (Operai)
ll lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie nella misura di 4 settimane.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad una settimana.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La 13a mensilità è ragguagliata alla retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
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