CCNL Lapidei - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 24/11/2022 - Decorrenza: 01/04/2022 - Scadenza: 31/03/2025
Ultimo aggiornamento
02 settembre 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti
Parti Stipulanti
Marmomacchine
Confindustria
Anepla
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2249,10 € | 2787,61 € |
| AS | 2444,78 € | 2986,45 € |
| B | 1833,52 € | 2365,33 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Lapidei - Industria: Scioglimento della riserva 25/07/2025
In data 25 luglio 2025, le Parti Confindustria Marmomacchine, ANEPLA, e FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di rinnovo ...
Lapidei - Industria: Aggiornamento minimi contrattuali
LAPIDEI - INDUSTRIA Lapidei - Industria Minimi in vigore dal 01/07/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma AS € 2444,78 € 531,34 € 10,33 € 2986,45 A € 2249,1 ...
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma il sabato.
Lavoro straordinario
Ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere e quello effettuato oltre le 40 ore e fino alle 48 ore settimanali.
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventuali superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
- lavoro straordinario: 30%;
- lavoro straordinario effettuato nel 6º giorno: 40%;
- lavoro straordinario festivo: 50%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
Ferie (Intermedi)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
- 4 settimane per anzianità sino a 15 anni compiuti;
- 4 settimane + 1 giorno per anzianità di servizio da oltre 15 a 19 anni compiuti;
- 4 settimane + 4 giorni per anzianità di servizio oltre i 19 anni compiuti.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad una settimana.
Mensilità Aggiuntive (Impiegati)
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sarà costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennità di contingenza.
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