CCNL Laterizi - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 ottobre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 31/05/2022 - Decorrenza: 01/04/2022 - Scadenza: 30/09/2025
Ultimo aggiornamento
04 novembre 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti da aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in fibrocemento, in gesso e piastrelle.
Parti Stipulanti
Confindustria Ceramica
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Assobeton
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2020,38 € | 2558,72 € |
| A S | 2402,62 € | 2947,79 € |
| B | 1649,08 € | 2180,81 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Laterizi - Industria: Ipotesi di accordo 31/10/2025
Il 31 ottobre 2025 Confindustria Ceramica - Raggruppamento Laterizi, Assobeton e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti delle Aziende produttr...
Laterizi - Industria: Assistenza sanitaria integrativa
Dall’1.1.2026 il contributo mensile nei confronti del Fondo Altea passa a 15 euro, di cui 12 a carico del datore di lavoro e 3 del lavoratore....
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni.
Lavoro straordinario
Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - nonchè le ore non lavorate per ferie e permessi retribuiti, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
Lavori preparatori e complementari (messa a punto e pulizia delle macchine): per tali lavori è ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro a regime salariale normale fino ad un massimo di 1 ora al giorno, dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza.
Ferie (Operai)
Gli operai hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione globale di fatto.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
Al lavoratore che all'atto del licenziamento non ha maturato il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 delle ferie annuali di competenza per ogni mese di anzianità.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata, agli effetti delle ferie, come mese intero.
I giorni festivi (nazionali ed infrasettimanali) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento degli stessi.
Mensilità Aggiuntive
I lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, hanno diritto ad una tredicesima mensilità di retribuzione globale di fatto, da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata agli effetti della 13ª mensilità come un mese intero.
Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della 13ª mensilità sarà fatto per dodicesimi in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, ed in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad economia.
Operai cottimisti: si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo mese.
Turinisti: Per i lavoratori addetti continuativamente a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella tredicesima mensilità, sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Inizia a consultare il CCNL Laterizi - Industria
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis