CCNL Lavanderia e tintorie - Industria
Categoria Retributiva: Lavanderie - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 ottobre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 05/01/2021 - Decorrenza: 01/04/2019 - Scadenza: 31/12/2022
Ultimo aggiornamento
06 giugno 2023
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini
Parti Stipulanti
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Assosistema
Associazione del Sistema Industriale Integrato di Beni e Servizi Tessili e Medici Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Appr.prof. A3 - 3° periodo | 1814,16 € | 1814,16 € |
| Appr.prof. A3 - 2° periodo | 1723,06 € | 1723,06 € |
| Appr.prof. B1 - 2° periodo | 1814,16 € | 1814,16 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Lavanderie - Industria: Scioglimento riserva Ipotesi di Accordo 28.03.2023
In data 5 giugno 2023, FILCTEM CGIL, FEMCA UILTEC e UILTEC UIL hanno proceduto allo scioglimento della riserva dell'Ipotesi di Accordo del 28.03.2023. In allegato testo della rati...
Lavanderia e tintorie - Industria: Elemento perequativo
In assenza di contrattazione collettiva aziendale o nel caso che la contrattazione aziendale si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno verrà e...
Orario di lavoro
L'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere.
Esso può essere computato anche come durata media su un periodo massimo di 12 mesi.
Orario pluriperiodale: La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario, calcolate con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi; il predetto limite può essere elevato sino a 12 mesi.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte al lavoratore, oltre la normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso:
- Lavoro straordinario diurno (prime 8 ore settimanali per i lavoratori a regime normale, prime 10 ore settimanali per i discontinui): 30%
- Lavoro straordinario ore successive: 40%
- Lavoro straordinario notturno feriale: 50%
- Lavoro straordinario notturno festivo: 75%
- Lavoro straordinario diurno festivo: 55%
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione normale di fatto maggiorata per gli operai addetti a lavoro a squadra dell'1,05 %.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale. Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.
La maggiorazione per lavoro a squadre dell'1,05% verrà computata agli effetti del trattamento della tredicesima mensilità, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione della tredicesima mensilità, i mesi nei quali vi è stata corresponsione della percentuale di lavoro a squadre.
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