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CCNL Alimentari - Industria

Categoria Retributiva: Margarina ed Olio - Industria

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 31/07/2020 - Decorrenza: 01/12/2019 - Scadenza: 30/11/2023

Ultimo aggiornamento

19 marzo 2026

Panoramica del Contratto

Addetti all'industria olearia e margariniera

Parti Stipulanti

Italmopa

Associazione Industriali Mugnai d’Italia

Unionzucchero

Unione nazionale fra gli Industriali dello Zucchero

Assobibe

Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche

Assalzoo

Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici

Ancit

Associazione Nazionale Conservieri Ittici

Unaitalia

Unione Nazionale Filiere Agroalimentari delle Carni e delle Uova

Federvini

Federazione Italiana Industriali Produttori

Esportatori ed Importatori di Vini

Assica

Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi

Mineracqua

Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente

Uila Uil

Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari

Assolatte

Associazione Italiana Lattiero-Casearia

Anicav

Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali

Assitol

Associazione Italiana dell'Industria Olearia

Unione italiana food

Assocarni

Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame

Flai Cgil

Federazione Lavoratori Agroindustria

Fai Cisl

Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale

Assobirra – Associazione dei birrai e dei maltatori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
12613,35 €3158,68 €
22433,33 €2976,48 €
32191,69 €2730,67 €

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Orario di lavoro (Industria olearia e margariniera)

La durata contrattuale dell'orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d'orario.

La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non discontinui è fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni.

Turnisti 3 x 5, 3 x 6, 2 x 5 , 2 x 6 : l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni semicontinue è fissata in 40 ore che si svolgono su 2 o 3 turni per 5 o 6 giorni settimanali.

Turnisti a ciclo continuo 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 233,5 giornate lavorative annue. La collocazione dei 26,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 5,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.

Turnisti a ciclo continuo 3 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 233,25 giornate lavorative annue. L'orario di lavoro viene ridotto di 2 ore su base annua. La collocazione dei 27,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 5,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.

Lavoro straordinario (Industria olearia e margariniera)

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:

- straordinario compreso fra le 40 e le 48 ore settimanali: 20%.

- straordinario diurno feriale (oltre le 48 ore)

per la 1a ora: 25%;

ore successive: 35%;

- straordinario festivo (oltre le 48 ore) : 70%;

- straordinario di domenica o nei giorni di riposo compensativo(oltre le 48 ore) : 70%;

- straordinario notturno (oltre le 48 ore)

1a ora: 60%;

ore successive: 75%

- Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui) 30%.

 

Quadri: fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui e la non applicabilità della disciplina in materia di lavoro supplementare e/o straordinario:

- sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno festivo, un riposo compensativo o un trattamento pari a 1/50 o a 1/25 di minimo tabellare e contingenza di livello di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a mezza giornata. 

- sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza fra le giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno per motivi diversi dai seguenti: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 19, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite

Ferie (Industria olearia e margariniera)

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie secondo i termini sotto indicati.

 

Lavoratori assunti dal 01.01.2001 viene riconosciuto un periodo di ferie di 4 settimane e 2 giorni con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio.

 

Lavoratori assunti precedentemente al 01.01.2001 continueranno a beneficiare del trattamento di miglior favore previsto dal CCNL 1o febbraio 1999 con l'aggiunta di un giorno:

Lavoratori assunti
tra l'01.09.1990
ed il 31.12.2000

Fino a 10 anni di anzianità

4 settimane e 2 giorni

Da oltre 10 anni fino a 18 anni di anzianità

Operai

4 settimane e 3 giorni

Quadri, impiegati ex QS

5 settimane e 1 giorno

Oltre 18 anni di anzianità

Operai

4 settimane e 4 giorni

Quadri, impiegati ex QS

5 settimane e 1 giorno

Lavoratori assunti
entro il 31.08.1990

Oltre 18 anni di anzianità

Quadri, impiegati ex QS

5 settimane e 3 giorni

 

Mensilità Aggiuntive (Industria olearia e margariniera)

Tredicesima: spetta in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

Quattordicesima: Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno la 14a mensilità, normalmente entro la fine del mese di giugno e comunque entro il 31 luglio.

- Le Aziende aventi fino a 10 dipendenti erogheranno un importo corrispondente al 35% della 14a mensilità.

- Le Aziende con da 11 a 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 50% della 14a mensilità

- Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 100% della 14a mensilità

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