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CCNL Metalmeccanica - Cooperative

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
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Tabella in vigore dal

01 giugno 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 16/01/2025 - Decorrenza: 01/07/2021 - Scadenza: 30/06/2024

Ultimo aggiornamento

19 febbraio 2026

Panoramica del Contratto

Dipendenti dalle aziende cooperative metalmeccaniche

Parti Stipulanti

Fim Cisl

Federazione italiana metalmeccanici

Federlavoro e Servizi

Confcooperative

Agci Produzione e Lavoro

Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Produzione e Lavoro

Uilm Uil

Unione italiana lavoratori metalmeccanici

Ancpl/ Legacoop

Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Legacoop

Fiom Cgil

Federazione impiegati operai metallurgici

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2025
LivelloPaga BaseTotale
A12994,63 €2994,63 €
B12329,32 €2329,32 €
B22498,99 €2498,99 €

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Orario di lavoro

La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.

Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di seguito elencate:

- Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
- Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
- Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
- Personale che lavora a turni.

Turnisti: Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.

Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero.

Basa di computo: Le percentuali di maggiorazione sono computate sulla retribuzione oraria.

Percentuali di maggiorazione:

Lavoro straordinario

per lavoro non a turni

per lavoro a turni

prime due ore

25%

25%

ore successive

30%

30%

straordinario festivo

55%

55%

straordinario festivo con riposo compensativo

35%

35%

straordinario notturno (prime 2 ore)

50%

40%

straordinario notturno (ore successive)

50%

45%

straordinario notturno festivo

75%

65%

straordinario notturno festivo con riposo compensativo

55%

50%

giornata del sabato* (prime 2 ore)

25%

25%

nella giornata del sabato* (ore successive)

50%

50%

* In caso di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì).

Ferie

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a:

Anzianità di servizio (anni)

Ferie

fino al 5º compiuto

4 settimane

oltre il 5º e fino al 16º compiuto

4 settimane + 1 giorno

oltre il 16º e fino al 22º compiuto

4 settimane + 2 giorni

oltre il 22º compiuto

4 settimane + 5 giorni

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.

I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

L'indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.

Norme transitorie

Operai in forza al 31.12.2007: iniziano a maturare a partire dal 1º gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per aver diritto ai giorni aggiuntivi di ferie.
In presenza dei requisiti di cinque anni di anzianità aziendale e 55 anni di età, è riconosciuto, dal 1º gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane

Impiegati in forza alla data del 31.12.2007: continuerà ad applicarsi la disciplina previgente.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

La quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

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