Immagine contratto Metalmeccanica - Industria (Confsal - Conflavoro)

CCNL Metalmeccanica - Industria (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 20/06/2024 - Decorrenza: 01/06/2024 - Scadenza: 31/05/2027

Ultimo aggiornamento

29 ottobre 2025

Panoramica del Contratto

Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti

Parti Stipulanti

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2838,00 €2838,00 €
12771,00 €2771,00 €
22314,00 €2314,00 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate. Diversi criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 66/2003 le Parti stipulanti il presente contratto, attraverso le OO.SS Territoriali e mediante specifico accordo, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore settimanali e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

Lavoro straordinario

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

   

Per lavoro non a turni

Per lavoro a turni

A

lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali)

25%

25%

B

lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale)

30%

30%

C

lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali)

50%

40%

D

lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale)

50%

45%

E

lavoro straordinario festivo

55%

55%

F

lavoro straordinario festivo notturno

75%

65%

G

straordinario festivo con riposo compensativo

35%

35%

H

straordinario notturno festivo con riposo compensativo

55%

50%

 

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi se presta la propria attività per sei giorni la settimana.

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni lavorativi se presta la propria attività per cinque giorni la settimana.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione spettante all'atto della corresponsione.

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