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CCNL Metalmeccanica (Cisal - Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 30/11/2022 - Decorrenza: 01/12/2022 - Scadenza: 30/11/2025

Ultimo aggiornamento

20 febbraio 2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle Aziende dei settori metalmeccanico installazione d'impianti odontotecnico.

Parti Stipulanti

Confedir

Confederazione Autonoma dei Dirigenti

Quadri e Direttivi

Federodontotecnica

Associazione Federativa Nazionale Italiana degli Imprenditori Odontotecnici

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Aifes

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro

Anica

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Cisal Metalmeccanici

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Metalmeccanici

Cepi

Confederazione Europea Piccole Imprese

Unica

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio

Servizi e Artigianato

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2024
LivelloPaga BaseTotale
Q2469,25 €2469,25 €
Operatore di vendita 11631,91 €1631,91 €
Operatore di vendita 21434,65 €1434,65 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro ordinario contrattuale effettivo, per la generalità dei Lavoratori, è fissata in 40 ore settimanali. Esso è distribuito normalmente su 5 o 6 giornate lavorative.

Per i lavoratori discontinui v. infra "Lavoro discontinuo

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:

a) 15 % per le prestazioni di lavoro svolte entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali
b) 20 % per le prestazioni di lavoro svolte oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali
c) 25 % per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
d) 30 % per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
e) 35 % per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Lavoro straordinario con riposi compensativi

Allo straordinario con riposo compensativo al Lavoratore saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:

a) 5 % per le prestazioni di lavoro svolte entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali
b) 7 % per le prestazioni di lavoro svolte oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali
c) 8 % per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
d) 10 % per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
e) 12 % per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Nel caso di liquidazione dei permessi/ riposi non goduti per la parte eccedente il saldo di 160 ore, per una sola volta nell’arco di ciascun anno di calendario, viene riconosciuta un'ulteriore maggiorazione del 15 % sul saldo liquidato.

Ferie

Il Lavoratore matura un periodo di ferie annuali nella misura di quattro settimane:

- 160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali , corrispondenti a 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario e ad un rateo mensile di ferie pari a  13,33 ore(160:12 = 13,33), comprensive dei relativi sabati e domeniche 

-192 ore lavorative per i dipendenti a 48 ore settimanali, corrispondenti ad un rateo mensile di ferie pari a 16 ore (192:12= 16), comprensive dei relativi sabati e domeniche.

Le frazioni di mese superiori a 14 giorni si considerano come mese lavorato intero.

Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate quali "permessi maturati" dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna Festività.

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Lorda Mensile Normale.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno od in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato presso l’Azienda.

A tal fine le frazioni di mese che superano i 14 giorni saranno considerate mese intero.

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