CCNL Metalmeccanica P.I. - Confimi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2025
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 novembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 07/06/2021 - Decorrenza: 01/06/2021 - Scadenza: 30/06/2023
Ultimo aggiornamento
01 dicembre 2025
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti delle Piccole e medie imprese associate a Confimi Impresa Meccanica
Parti Stipulanti
Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata
Fim Cisl
Federazione italiana metalmeccanici
Confimi
Impresa Meccanica
Uilm Uil
Unione italiana lavoratori metalmeccanici
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 2 | 1775,80 € | 1775,80 € |
| 3 | 1969,25 € | 1969,25 € |
| 4 | 2055,25 € | 2055,25 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Metalmeccanica P.I. - Confimi: ratificata l'ipotesi di accordo 28/10/2025
Il 24 novembre 2025 la Fim Cisl Nazionale comunica l'esito positivo della consultazione dei lavoratori dichiarando efficace ed esigibile l’intesa sottoscritta il 28 ottobre 2025. ...
Metalmeccanica P.I. - Confimi: Contributi contrattuali
Con la retribuzione del mese di febbraio i datori di lavoro devono effettuare per ciascun lavoratore non iscritto a Fim-Cisl una trattenuta a titolo di “quota associativa straordin...
Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale settimanale, ovvero oltre l'orario normale giornaliero concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale.
Base di computo: quota oraria della retribuzione globale di fatto determinata.
Percentuali di maggiorazione:
|
Lavoro straordinario |
non a turni |
a turni |
|
diurno |
20% |
20% |
|
festivo oltre le 8 ore |
55% |
55% |
|
festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore |
35% |
35% |
|
notturno prime 2 ore |
50% |
40% |
|
notturno ore successive |
50% |
45% |
|
notturno festivo oltre le 8 ore |
75% |
65% |
|
notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore |
55% |
50% |
Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Oltre le quattro settimane, i lavoratori che maturano una anzianità di servizio:
- oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti: hanno diritto ad un giorno in più;
- oltre i 18 anni compiuti: hanno diritto ad una settimana in più.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.
Ai lavoratori ai quali è attribuita la categoria giuridica "operai", l'anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio, è conteggiata a partire dal 1° gennaio 2008 o dalla data di assunzione, se successiva.
In deroga al punto precedente, ai lavoratori ai quali è attribuita la categoria giuridica "operai", il giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane è comunque riconosciuto in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda; la frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
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