CCNL Marittimi - Navi da Diporto
Categoria Retributiva: Navi da Diporto
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 17/07/2007
Panoramica del Contratto
Marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva
Parti Stipulanti
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Confitarma
Confederazione Italiana Armatori
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 6 - Comandante | 1801,57 € | 1801,57 € |
| 6 - Direttore di Macchina | 1801,57 € | 1801,57 € |
| 5 - Capitano | 1693,29 € | 1693,29 € |
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Orario di lavoro (Navi da diporto)
L'orario di lavoro al giorno è stabilito in otto ore dal lunedì al venerdì.
Lavoro straordinario (Navi da diporto)
Le prestazioni lavorative oltre le 8 ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario e quindi remunerate. Il compenso per l'ora di straordinario si ottiene dividendo il minimo contrattuale mensile per il divisore 184. Il valore così ottenuto verrà aumentato secondo le seguenti percentuali:
- 25% in orario diurno;
- 30% in orario festivo, notturno e notturno-festivo.
Ferie (Navi da diporto)
Al personale è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro rata da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività.
Qualora per imprescindibili ragioni di servizio, il personale non potesse usufruire in tutto o in parte delle ferie maturate, l'Armatore corrisponderà al marittimo all'atto dello sbarco altrettante giornate di indennità sostitutiva pari ad 1/26mo della paga conglobata mensile e rateo di gratifica natalizia e pasquale per ogni giornata di ferie non goduta.
Mensilità Aggiuntive (Navi da diporto)
In occasione del Natale e della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco una mensilità della Paga conglobata. Nel caso di personale che non abbia maturato un anno di imbarco, verranno corrisposti ratei di tali gratifiche natalizia e pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nel caso di sbarco ed in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti maturate delle suddette gratifiche natalizie e pasquali.
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