CCNL Noleggio autobus con conducente - Artigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/08/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 agosto 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 17/06/2019 - Decorrenza: 01/07/2019 - Scadenza: 31/12/2020
Ultimo aggiornamento
09 aprile 2024
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Confartigianato Autobus Operator
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Cna Fita
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Settore Trasporto merci
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 1592,49 € | 2132,57 € |
| A2 | 1496,93 € | 2034,75 € |
| B1 | 1353,63 € | 1888,06 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Noleggio autobus con conducente - Artigianato: Accordo di rinnovo 03/04/2024
In data 3 aprile 2024 le organizzazioni datoriali CNA Fita, Confartigianato Autobus Operator, SNA - CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT-CGIL, FIT...
Noleggio autobus con conducente - Artigianato: III rata Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1-1-2021/31-12-2023, ai lavoratori in forza al 03.04.2024, verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisi...
Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
L'articolazione dell'orario di lavoro sarà oggetto di confronto con le strutture sindacali aziendali e territoriali.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in 5 giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione prevista (v. infra "Lavoro nel sesto giorno").
Lavoro straordinario
Si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale.
Sono corrisposte le seguenti maggiorazioni (non cumulabili) sulla retribuzione individuale.
1) lavoro straordinario diurno feriale 25%
2) lavoro straordinario notturno 50%
3) lavoro straordinario festivo 65%
4) lavoro straordinario notturno festivo75%
Conducente di autobus: Le prestazioni oltre l'orario contrattuale fino alla 60a ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%.
A totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l'orario contrattuale, spettano al conducente di autobus, per ogni giorno impiegato nei servizi extraurbani di durata superiore ad una giornata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera:
- 4 quote orarie che confluiranno nella banca individuale delle ore
- e la relativa maggiorazione del 20% che verrà erogata nel mese di competenza.
Le singole giornate impiegate per l'effettuazione dei servizi extraurbani di durata superiore ad una giornata, sono considerate nel valore convenzionale di 6 ore e 40 minuti di lavoro effettivo.
Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.
Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi.
In caso di licenziamento o dimissioni, il lavoratore, qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità: L'azienda corrisponderà entro il 20 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 14 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 14 giorni.
Quattordicesima mensilità: L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.
Detta erogazione è riferita al periodo 1o luglio-30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, l'erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14 giorni.
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