CCNL Ortofrutta ed agrumi - (Import-Export)
Categoria Retributiva: Ortofrutticoli ed Agrumari
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 19/07/2024 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2027
Ultimo aggiornamento
23 luglio 2024
Panoramica del Contratto
Dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fruitimprese
Associazione Imprese Ortofrutticole
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2258,24 € | 2258,24 € |
| 2 | 1995,43 € | 1995,43 € |
| 3 | 1908,07 € | 1908,07 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Ortofrutta ed agrumi - (Import-Export): Ipotesi di accordo 19.07.2024
Il 19 luglio 2024 le Parti, Associazione Imprese Ortofrutticole - Fruitimprese e FLAI-CGIL, FISASCAT/CISL e UILTuCS, hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per ...
Ortofrutticoli ed Agrumari: Aggiornamento minimi contrattuali
ORTOFRUTTA ED AGRUMI - (IMPORT-EXPORT) Ortofrutticoli ed Agrumari Minimi in vigore dal 01/06/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2366,62 € 0 € 0 € 2366,...
Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro effettivo è fissato in 40 ore settimanali e viene distribuito in cinque giorni dal lunedì al venerdì.
Resta inteso che, qualora l'orario effettuato settimanalmente non superi le 40 ore, la retribuzione delle ore prestate non potrà essere inferiore a quella ordinaria, comprensiva quindi dell'indennità del 34,45% (v. infra "Retribuzione - Monetizzazione istituti") e TFR.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario feriale quello prestato oltre le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali; il lavoro svolto il sabato pomeriggio e la domenica è sempre considerato straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite con la paga normale conglobata maggiorata:
- del 35% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40a ora settimanale;
- del 42% per le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi;
- del 50% per le ore straordinarie di lavoro prestate la notte (dalle ore 22 alle ore 6) non in turni regolari di servizio.
Personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa: ai gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio e capi reparto spettano le seguenti maggiorazioni per le prestazioni effettuate fuori dell'orario normale di lavoro:
- 42% per le ore di lavoro prestate la domenica;
- 142% per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;
- 150% per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.
Ferie
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Per i lavoratori stagionali: v. infra "Retribuzione - Monetizzazione istituti"
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità di retribuzione, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.
Quattordicesima: va corrisposta entro il mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione mensile in atto al 30 giugno precedente. La 14a mensilità è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.
Per i lavoratori a tempo determinato: v. infra "Retribuzione - Monetizzazione istituti"
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