CCNL Turismo (Confsal - Conflavoro)
Categoria Retributiva: P. Esercizi - Stab. Balneari - Alberghi Diurni - Impr. di viaggio (Confsal_Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 18/06/2024 - Decorrenza: 01/06/2024 - Scadenza: 31/05/2027
Ultimo aggiornamento
09 giugno 2026
Panoramica del Contratto
Pubblici esercizi - Ristorazione collettiva e commerciale - Rifugi alpini - Stabilimenti balneari - Alberghi diurni - Imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo
Parti Stipulanti
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| QA | 2463,00 € | 2463,00 € |
| QB | 2271,85 € | 2271,85 € |
| 1 | 2107,90 € | 2107,90 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Accordo integrativo contrattuale - Conflavoro: FONDOSANI
Le Parti, Conflavoro PMI con Confsal e Fesica, hanno stipulato in data 28 maggio 2026, un Accordo integrativo di rimodulazione della disciplina del Fondo Sanitario Integrativo "Fon...
P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro): Aggiornamento minimi contrattuali
TURISMO (CONFSAL - CONFLAVORO) P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro) Minimi in vigore dal 01/06/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somm...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza.
Per gli Stabilimenti Balneari l'orario di lavoro settimanale è distribuito in sei giornate e la durata normale del lavoro effettivo è fissata in 44 ore settimanali per il personale non impiegatizio ed in 40 ore settimanali per gli impiegati.
Per i dipendenti delle Imprese di viaggio e turismo l'orario di lavoro settimanale è distribuito in cinque giornate e la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.
In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo" in base all'articolazione dell'orario.
Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto.
Tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
a. lavoro straordinario diurno 30%
b. lavoro straordinario notturno 60%
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario dì lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la normale retribuzione mensile.
In caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni il periodo di ferie annuali non può essere minore di 30 giorni.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda corrisponderà al personale dipendente rispettivamente a titolo di tredicesima e di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio ed il periodo feriale.
In quest'ultimo caso la quattordicesima sarà corrisposta con la retribuzione del mese dì luglio e sarà pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ogni anno.
Inizia a consultare il CCNL Turismo (Confsal - Conflavoro)
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis