CCNL Panificazione - Artigianato
Categoria Retributiva: Panifici - Artigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 24/07/1995
Panoramica del Contratto
Imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Uila Uil
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Cna Alimentare
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Confartigianato Alimentazione
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A3 | 1688,09 € | 1688,09 € |
| A4 | 1599,37 € | 1599,37 € |
| B 1 | 2073,04 € | 2073,04 € |
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Orario di lavoro
Orario normale
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Orario turnisti
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.
Lavoro straordinario (Panificazione)
Definizione: il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali.
Maggiorazione 30% (non cumulabile oltre il 55%).
Ferie
I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a 173 ore.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 30 giorni.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
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