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CCNL Tessili P.I. - Confartigianato

Categoria Retributiva: Pelli e cuoio P.I. - Confartigianato

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 22/07/1998 - Decorrenza: 01/07/1995 - Scadenza: 30/06/1999

Panoramica del Contratto

Addetti alle piccole e medie industrie conto proprio e conto terzi del settore manufatturiero delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei

Parti Stipulanti

Confartigianato Moda

Filta

Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento

Uilta Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento

Filtea

Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento

Cna Anpec

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle Cuoio Calzature

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Federmoda

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Ceramica

Cna Produzione

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Confartigianato Chimica

Gomma

Plastica e Vetro

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Cna Sarti

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria

Cna Aspel

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11464,41 €1464,41 €
21753,64 €1753,64 €
31853,27 €1853,27 €

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Orario di lavoro

La  durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali.

L'orario settimanali di 40 ore verrà normalmente distribuito nei  primi  5 giorni  della  settimana;  altre distribuzioni  d'orario,  per  i  singoli reparti o per stabilimenti nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordati tra le parti a livello aziendale.

Turnisti - Settore Sellerie: L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per  turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.

L'orario contrattuale  sarà  ragguagliato  a  40  ore,  ivi  compresa  la  mezz'ora giornaliera di riposo.

Lavoro straordinario

È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.

Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.

Le  percentuali  di  maggiorazione per il lavoro straordinario sono le seguenti:

lavoro diurno eccedente l'orario contrattuale e legale: 27%

lavoro straordinario notturno: 40%

lavoro straordinario festivo: 50%

lavoro straordinario festivo notturno: 70%

Dette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Per  ogni  ora straordinaria sarà composta al lavoratore una quota  oraria della   retribuzione  di  fatto  (da calcolare dividendo la retribuzione normale di fatto mensile per 173) con  l'aggiunta  della relativa percentuale.

Ferie (Operai)

Nel  corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo  di riposo  di 4 settimane, compensato con la retribuzione di fatto.

Ogni  periodo settimanale, quando l'orario di lavoro sia distribuito su  5 giorni,  in  caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 8 ore giornaliere.

All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie in misura  intera aspetterà  1/12  delle  ferie per ogni mese o  frazione  di  mese  pari  o superiore a 2 settimane lavorative.

Mensilità Aggiuntive (Impiegati)

L'azienda corrisponderà all'impiegato, ad ogni anno di servizio,  una  13a mensilità    d'importo   pari   alla   retribuzione   mensile    percepita dall'impiegato stesso.

La  corresponsione di tale mensilità deve avvenire non oltre la vigilia di Natale.

Nel  caso d'inizio o di cessazione del rapporto d'impiego durante il corso dell'anno,  l'impiegato avrà diritto a tanti 12simi  dell'ammontare  della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio già prestato.  La frazione di mese  pari  o superiore a 2 settimane lavorative sarà computata come  mese intero.

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