Immagine contratto Pelli e Cuoio P.I. - Uniontessile

CCNL Pelli e Cuoio P.I. - Uniontessile

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 24/06/2004

Panoramica del Contratto

Aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.); valigie e bauli - cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci - articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.) - sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo - sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - cinghie di trasmissione.

Parti Stipulanti

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uniontessile Confapi

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11558,00 €1558,00 €
21781,40 €1781,40 €
31887,09 €1887,09 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali.

L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario la prestazione di lavoro eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno, festivo, sono le seguenti:

- lavoro straordinario feriale diurno: 27%;
- lavoro straordinario feriale notturno: 40%;
- lavoro straordinario festivo diunro: 50%
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%.

Ferie (Operai)

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.

Mensilità Aggiuntive (Operai)

La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.

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