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CCNL Penne, Matite, Spazzole, Pennelli - Industria

Categoria Retributiva: Penne, Spazzole e Pennelli - Industria

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Tabella in vigore dal

01 giugno 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 27/09/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

05 giugno 2025

Panoramica del Contratto

Aziende produttrici di: penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini; e aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime

Parti Stipulanti

Assospazzole

Associazione nazionale produttori spazzole

pennelli

scope e preparatori relative materie prime

Assoscrittura

Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Uilta Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2025
LivelloPaga BaseTotale
11559,00 €1569,33 €
21766,97 €1777,30 €
31869,62 €1879,95 €

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Orario di lavoro

La durata dell' orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.

L' orario settimanale di lavoro verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.

Per i lavoratori non addetti a turni l'orario di lavoro settimanale, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, potrà essere fissato a 39 ore assorbendo il monte-ore di riduzione annua di 48 ore.

Turni 6 x 6
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione eccedente l' orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità dell' orario di lavoro.

Per il lavoro straordinario sono corrisposte le maggiorazioni percentuali di seguito indicate da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione normale mensile (retribuzione di fatto e contingenza); per i cottimisti le percentuali di maggiorazione saranno calcolate sulla quota oraria del minimo tabellare maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo e sulla contingenza:

- lavoro straordinario diurno: 30%
- lavoro straordinario festivo: 50%
- lavoro straordinario notturno: 45%
- lavoro straordinario notturno festivo: 70%

Ferie (Operai)

L' operaio ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, della durata di quattro settimane di cui tre avranno normalmente carattere continuativo: la quarta settimana potrà essere goduta in altro periodo dell' anno.

Nel caso di godimento frazionato delle ferie, qualora l' orario di lavoro sia distribuito in cinque giorni, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.

La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

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