CCNL Pesca - Imprese
Categoria Retributiva: Pesca Personale imbarcato - Imprese
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 19/03/2019 - Decorrenza: 01/01/2018 - Scadenza: 31/12/2021
Ultimo aggiornamento
24 febbraio 2026
Panoramica del Contratto
Imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima
Parti Stipulanti
Coldiretti Impresa Pesca
Federpesca
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
Uila Pesca
Unione Italiana Lavoratori Pesca e Acquacoltura.
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Pesca di altura - Com.te/Motorista/Capopesca | 1373,02 € | 1373,02 € |
| Costiera Locale - Com.te/Motorista/Capopesca | 1109,67 € | 1109,67 € |
| Costiera Ravvicinata - Com.te/Motorista/Capopesca | 1241,33 € | 1241,33 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Pesca - Imprese: Accordo bilateralità 28.01.2026
Il giorno 28.01.2026 Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Pesca si sono incontrate per definire il contributo complessivo al sistema della bilateralità. In allegato il testo del...
Pesca Personale imbarcato - Imprese: Aggiornamento minimi contrattuali
PESCA - IMPRESE Pesca Personale imbarcato - Imprese Minimi in vigore dal 01/01/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Costiera Locale - Com.te/Motorista/Capopes...
Orario di lavoro
Orario a bordo di unità di pesca
L'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è di 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno. Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.
Orario in navigazione
Durante la navigazione l'orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l'orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell'intervallo tra le ore 6 antimeridiane e le ore 20 pomeridiane, con interruzione per i pasti.
Orario a terra
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
Lavoro straordinario
Lavoro straordinario eseguito a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario. La quota oraria viene determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile più il valore mensa ai fini contributivi per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.
Compensi di lavoro straordinario per la pesca oltre gli stretti (Pesca Oceanica)
Durante la navigazione o durante le soste nei porti di discarica, ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti è considerato lavoro straordinario.
I compensi orari per lavoro straordinario sono determinati dalla divisione dell'importo mensile fisso, più il valore mensa ai fini contributivi per il coefficiente 173 maggiorati:
- del 25% per lavoro straordinario diurno
- del 30% per lavoro straordinario notturno o festivo
- del 40% per lavoro straordinario notturno festivo.
Ferie
La durata del periodo annuale di ferie è di 30 giorni di calendario.
Il trattamento economico è stato anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nelle tabelle del Minimo monetario garantito del CCNL cui è da ragguagliare la "parte" ogni trimestre solare (vedi voce "Retribuzione - Monetizzazione Istituti").
Mensilità Aggiuntive
Ai marittimi sono dovute la gratifica natalizia e la gratifica pasquale, costituite ognuna da una mensilità o pro-rata pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.
Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, essendo gli stessi già riportati sulla tabella del Minimo monetario garantito del c.c.n.l., cui è da ragguagliare la "parte" ogni trimestre solare (vedi voce "Retribuzione - Monetizzazione Istituti").
Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino il servizio nel corso dell'anno, la tredicesima e quattordicesima mensilità saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti.
Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni verrà corrisposto il rateo intero, per il periodo inferiore non è dovuto il rateo.
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