CCNL Pesca - Personale non imbarcato - Cooperative
Categoria Retributiva: Pesca Personale non imbarcato - Cooperative
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 05/02/2003 - Decorrenza: 01/01/2003 - Scadenza: 31/12/2006
Ultimo aggiornamento
05 luglio 2024
Panoramica del Contratto
Personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima attività di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura
Parti Stipulanti
Confcooperative Fedagripesca
Agci Agrital
Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare
Legacoop Agroalimentare
Uila Pesca
Unione Italiana Lavoratori Pesca e Acquacoltura.
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Legacoop Lega Pesca
Associazione Nazionale delle Cooperative di Pesca
Agci Pesca
Associazione Generale Cooperative Italiane Dipartimento Pesca
Confcooperative Federcoopesca
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2361,57 € | 2361,57 € |
| 2 | 2175,13 € | 2175,13 € |
| 3 | 2004,22 € | 2004,22 € |
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Orario di lavoro
- 40 ore settimanali, con la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno (nelle aziende non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali prima dell'entrata in vigore del c.c.n.l. l'orario era distribuito su 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti);
- 40 ore settimanali, con utilizzo del regime di flessibilità (in tal caso i permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro sono pari a 64 ore);
- 38,5 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 56 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro;
- 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 72 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.
Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro), da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.
|
Tipologia |
% |
|
straordinario |
20 |
|
straordinario festivo |
30 |
|
straordinario notturno |
50 |
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie; vanno dunque escluse dal computo di tale periodo di ferie le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti in detto periodo che sarà prolungato di tanti giorni per quante sono le domeniche e le festività ricomprese in esso.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.
Quattordicesima: va corrisposta entro il 1º luglio ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori che già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima; nel caso in cui la parte di retribuzione oltre la tredicesima non raggiunga l'importo di una mensilità, andrà erogata la differenza fino a concorrenza della quattordicesima. Non possono essere assorbite nella quattordicesima mensilità le gratifiche, le indennità o i premi erogati a titolo di merito.
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