CCNL Chimica P.M.I. (Fild - Cnl)
Categoria Retributiva: Plastica e Gomma - P.M.I. (Fild - Cnl)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2021
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2021
Riferimento CCNL
CCNL del 05/07/2019 - Decorrenza: 05/07/2019 - Scadenza: 04/07/2022
Panoramica del Contratto
Dipendenti della piccola e media industria di materia plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina.
Parti Stipulanti
Fild
Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti
Federazione Nazionale Chimica
Metalmeccanica
C.n.l.
Confederazione Nazionale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| I | 1573,64 € | 1573,64 € |
| II | 1726,46 € | 1726,46 € |
| III | 1780,81 € | 1780,81 € |
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Orario di lavoro
La durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 39 ore.
L'orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì); eventuali eccezioni dovranno essere concordate con la R.S.U./RSA.
Per le lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo, l'orario di 39 ore settimanali verrà, di norma, realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale aziendale (eventualmente distribuito con criteri plurisettimanali) e l'orario di legge, ad accezione del superamento dell'orario normale aziendale effettuato con conseguenza dell'utilizzo della flessibilità.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
1) da oltre la 39a ora media settimanale fino alla 48a ora settimanale: 18%;
2) oltre la 48a ora settimanale:
- per la 1a ora: 25%;
- per le ore successive: 35%;
3) lavoro festivo oltre la 48a ora settimanale: 70%;
4) lavoro notturno oltre la 48a ora settimanale (compreso e non compreso in turni avvicendati):
- per la 1a ora: 60%;
- per le ore successive: 75%.
Le percentuali suddette vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi (v. infra "Retribuzione - Elementi").
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione di fatto percepita in servizio, secondo i termini sotto indicati:
Quadri e impiegati:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni e fino a 18 anni;
- 5 settimane e 2,5 giorni (pari a 27,5 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni.
Quadri e impiegati:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni.
Operai:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni.
Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verrà conteggiata nelle retribuzioni sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.
I periodi contrattuali di ferie espressi in settimane e giorni debbono intendersi tramutati in ore lavorative con le seguenti modalità:
- la settimana è pari a 39 ore;
- la giornata è pari a 7 ore e 48 minuti.
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati v. infra "Lavoro a turni".
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13^ mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Per i lavoratori che, all'atto della corresponsione della 13a mensilità, risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno un mese, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Nel caso di inizio o di cessazione dal rapporto di lavoro durante il corso dell'anno. Il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati v. infra "Lavoro a turni".
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