CCNL Portieri e Custodi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 26/11/2019 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2022
Ultimo aggiornamento
05 marzo 2026
Panoramica del Contratto
Dipendenti da proprietari di fabbricati (qualora la prestazione non abbia carattere personale e domestico) e/o loro consorzi, nonché addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali.
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Confedilizia
Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 1240,42 € | 1240,42 € |
| A2 | 1240,42 € | 1240,42 € |
| A3 | 1359,32 € | 1359,32 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Portieri e Custodi (Confsal - Federproprietà): CCNL 22/01/2026
Il 22/01/2026 tra Federproprietà, Uppi e la Fesica-Confsal è stato stipulato il rinnovo del CCNL per i dipendenti di proprietari di fabbricati. Si allega il testo dell'accordo....
Portieri e Custodi: Aggiornamento minimi contrattuali
PORTIERI E CUSTODI Portieri e Custodi Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 1240,42 € 0 € 0 € 1240,42 A2 € 1240,42 € 0 ...
Orario di lavoro (Portieri con alloggio)
L'orario di lavoro settimanale è di 48 ore, ed è di norma distribuito su un arco di 6 giornate.
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dal datore di lavoro ed è articolato nell'ambito del nastro orario di apertura e di chiusura del portone, compreso fra le ore 7 e le ore 20 nei giorni non festivi (gli accordi integrativi territoriali possono prevedere l'anticipazione del nastro orario alle ore 6 ovvero la posticipazione alle ore 21).
L'orario di apertura e l'orario di chiusura del portone possono coincidere con l'orario di lavoro. Qualora l'orario di apertura e/o l'orario di chiusura del portone non coincidano, rispettivamente, con l'inizio e/o con il termine dell'orario di lavoro, per essere, rispettivamente, anticipato o posticipato rispetto a tale termine, sono dovute al lavoratore l'indennità di apertura e/o l'indennità di chiusura del portone.
Se il lavoratore presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività, in tali giorni l'orario di apertura non può protrarsi oltre le ore 14.
Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell'impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell'acqua calda; tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria coincidente con l'orario massimo legale di accensione degli impianti di riscaldamento, fatto salvo comunque il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di 11 ore continuative.
Lavoro straordinario (Portieri senza alloggio)
Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito fermo restando l'obbligo di rispettare la durata media settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario. E' retribuito con la normale paga oraria maggiorata come di seguito:
- Straordinario diurno, fino alla nona ora giornaliera: 15%
- Straordinario diurno, dalla decima ora giornaliera compresa in poi: 20%
- Straordinario notturno: 40%
Ferie
Per tutti i lavoratori il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi (escluse le sole domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono).
Per i lavoratori con profili professionali B, che non prestano attività in tutti i giorni della settimana, il periodo annuale di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario.
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente a quella che percepirebbe se prestasse servizio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data della cessazione stessa.
Mensilità Aggiuntive
Entro e non oltre il 23 dicembre di ogni anno, il datore di lavoro dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro dovuta, a seconda dei profili professionali.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni vale per un mese intero.
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