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CCNL Pulizie e servizi - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2024
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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 26/07/2024 - Decorrenza: 01/08/2024 - Scadenza: 31/07/2027

Panoramica del Contratto

Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi.

Parti Stipulanti

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2024
LivelloPaga BaseTotale
11769,80 €1769,80 €
21591,50 €1591,50 €
31542,50 €1542,50 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque giornate dal lunedì al venerdì.

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell’orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo" in base all'articolazione prevista.

Le maggiorazioni per lavoro straordinario sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:

Tipologia

Maggiorazione

Lavoro straordinario diurno feriale

25%

Lavoro straordinario notturno

50%

Lavoro straordinario festivo

65%

Lavoro straordinario festivo notturno

75%

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto, spettante all’atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

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