CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali - Aris
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2013
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2013
Riferimento CCNL
CCNL del 05/12/2012 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015
Ultimo aggiornamento
08 febbraio 2024
Panoramica del Contratto
Dipendenti da centri di riabilitazione e residenze sanitarie assistenziali
Parti Stipulanti
Fpl Uil
Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Aris
Associazione Religiosa Istituti socio-sanitari
Fp Cisl
Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1158,00 € | 1158,00 € |
| B | 1250,00 € | 1250,00 € |
| C | 1315,00 € | 1315,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Residenze Sanitarie Assistenziali - Aris: Ratifica Accordo ponte
In data 25/01/2024 è stato ratificato l'Accordo ponte siglato il 24/01/2024. Si allega il testo della ratifica....
Residenze Sanitarie Assistenziali - Aris: ERA - Elemento retributivo aggiuntivo
Ai lavoratori non beneficiari del superminimo di cui all’art. 56 del ccnl saranno riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi, per 13 mensilità annue indicati nella tabella...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario settimanale di lavoro può essere ripartito in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), e programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana.
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario; tale media sarà riferita ad un periodo di 12 mesi.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore settimanali.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo.
Base di computo: quota oraria della retribuzione in atto
Maggiorazioni: Il lavoro supplementare e straordinario saranno compensati le seguenti maggiorazioni:
- feriale diurno: 20%.
- notturno o festivo: 30%.
- notturno festivo: 50%.
Sono fatte salve le condizioni previste dalla banca delle ore.
Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi per anno solare.
Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare.
Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 6 ore e 20 minuti.
In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
Al lavoratore che non ha compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale spettante.
Mensilità Aggiuntive
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: retribuzione, superminimo, retribuzione individuale di anzianità ed eventuali assegni ad personam.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio; la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
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